Responsabilità per danni all’alunno, quando docenti, dirigenti o ATA devono risarcire

da Orizzontescuola

di Laura Biarella

La responsabilità “patrimoniale” della scuola e del docente nei confronti di eventuali danneggiati è regolata dall’art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (sostituito, in identico testo, dall’art. 574 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297): il danneggiato può fare causa allo Stato per un fatto che riguarda astrattamente la responsabilità dell’insegnante, ossia per un fatto che si verifichi “in connessione a comportamenti degli alunni” e “nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”.

Come opera la “responsabilità patrimoniale” per danni. La Legge n. 312 del 1980, attraverso l’articolo 611 (in seguito inglobato nell’art. 574 del T.U. del 1994. Art. 61 sulla “Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente”, sostituito, in identica formulazione, dall’art. 574 “Responsabilità patrimoniale” del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”) ha statuito che:

  • La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
  • La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.
  • Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

Nel giudizio civile dove si chiedono i danni va citato sempre il MIUR. I principi estrapolabili sono i seguenti:

    • in ogni caso di danno commesso dall’alunno, l’insegnante non dovrà essere considerato il legittimato passivo nel giudizio promosso dal danneggiato, ma lo sarà sempre il MIUR. In altre parole, il danneggiato può convenire in giudizio il Ministero, non il docente, al fine di richiedere il risarcimento del danno subito;
    • la responsabilità dell’insegnante è limitata, poiché il MIUR si surroga all’insegnante, conservando il diritto di rivalsa, peraltro arginata ai casi di dolo e colpa grave;
    • la responsabilità patrimoniale del personale della scuola per danni arrecati direttamente alla Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di “dolo” o “colpa grave” nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi;
    • la rivalsa del MIUR, nei confronti del proprio personale, è limitata ai casi di dolo o colpa grave.

La responsabilità patrimoniale riguarda i danni dell’alunno verso terzi e verso se stesso. Le sopra elencate previsioni operano nella seguente duplice ipotesi (Art. 61 sulla “Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente”, sostituito, in identica formulazione, dall’art. 574 “Responsabilità patrimoniale” del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.):

  • l’alunno abbia causato danni a terzi,
  • l’alunno si è procurato un’autolesione.

Il docente non può essere citato in giudizio dal danneggiato. Il Tribunale di Lecce (Sentenza del 5 novembre 2015) ha ribadito che, in tema di responsabilità civile degli insegnanti di scuole statali, la disciplina (l’art. 61, II comma, legge 11 luglio 1980 n. 312, inglobato nel T.U. del 1994) esclude la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni civili di risarcimento dei danni per culpa in vigilando, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale, quindi sia per danni dell’alunno verso terzi che per autolesioni) dell’azione proposta. Ne deriva che, essendo l’insegnante privo di legittimazione passiva (cioè non può essere citato direttamente in giudizio), la causa civile vertente sulla responsabilità si svolge esclusivamente nel contraddittorio tra il danneggiato e il MIUR, in assenza dell’insegnante (anche se sia responsabile del fatto).

La “rivalsa” della scuola verso il docente opera solo in caso di “dolo” e “colpa grave”. In tema di responsabilità degli insegnanti di scuole statali per il fatto illecito commesso dagli alunni ad essi affidati, dalla normativa vigente è possibile estrapolare i seguenti principi:

  • danni commessi dall’alunno e resi possibili da dolo o colpa grave in vigilando da parte dell’insegnante: di essi risponde solamente il MIUR, il quale può a sua volta agire in regresso (quindi, nella rivalsa) nei confronti dell’insegnante. In tal caso il danneggiato ha l’onere di provare la colpa o il dolo dell’insegnante, e non può invocare la presunzione di colpa dell’art. 2048, II comma, c.c.;
  • danni commessi dall’alunno e resi possibili da colpa lieve in vigilando da parte dell’insegnante: di essi risponde solo il MIUR, la quale non ha azione di regresso nei confronti dell’insegnante. Il danneggiato, anche in questo caso, deve dimostrare in concreto la colpa o il dolo dell’insegnante;
  • anni commessi in modo diretto dall’insegnante con dolo o colpa grave, al di fuori delle ipotesi di culpa in vigilando: di essi rispondono “solidalmente” l’insegnante e il MIUR, che ha azione di regresso nei confronti dell’insegnante;
  • danni commessi in modo diretto dall’insegnante con colpa lieve al di fuori delle ipotesi di culpa in vigilando: di essi risponde solamente la P.A., la quale non ha azione di regresso nei confronti dell’insegnante.