Iscrizioni e obblighi vaccinali, cosa devono fare le scuole. Guida

da Orizzontescuola

di Francesca Carotenuto

Il 31 gennaio si sono concluse le iscrizioni online per gli alunni interessati dal passaggio al ciclo successivo. Le istituzioni scolastiche sono impegnate, in questo frangente, ad acquisire le iscrizioni delle famiglie, confermare l’accettazione delle stesse o eventualmente smistare quelle in eccesso alle seconde/terze scuole di preferenza.

Successivamente, sarà necessario adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nei confronti delle strutture sanitarie territorialmente competenti per il controllo sulle vaccinazioni degli alunni.

Cosa ci dice la normativa in merito? Quale procedura è più opportuno seguire?

Orizzonte Scuola fa il punto su questa fase di passaggio informazioni che interesserà prossimamente tutte le segreterie.

OBBLIGHI VACCINALI – COSA DICE LA NORMATIVA? (D.L. n. 73 del 07/06/2017)

A decorrere dall’a.s. 2019/2020 sono state previste misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali ai fini dell’iscrizione scolastica. Pertanto, non è più richiesto ai genitori/tutori/affidatari di presentare all’atto dell’iscrizione la documentazione sulle vaccinazioni. Saranno le ASL a trasmettere direttamente alle scuole le informazioni contenute negli anagrafi vaccinali.

Entro il 10 marzo i dirigenti scolastici, i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale devono inviare all’ASL territorialmente competente l’elenco degli iscritti all’anno scolastico successivo.

Entro il 10 giugno le ASL restituiranno alle istituzioni scolastiche gli elenchi, completi delle diciture:

  1. “non in regola con gli obblighi vaccinali”
  2. “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”
  3. “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”.

Queste informazioni per l’accertamento della situazione vaccinale dei bambini sono valide e preliminari al fine della formazione delle classi per evitare che minori non vaccinabili per motivi di salute siano inseriti in classe nelle quali siano presenti minori non vaccinati.

Per i soggetti “non in regola con gli obblighi vaccinali” si procede secondo quanto previsto dalla Circ. del Ministero della Salute del 16/08/2017 con una contestazione formale dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e con l’avvertimento di genitori/tutori/affidatari che se non dovessero far somministrare al minore il vaccino entro il termine fissato dalla stessa ASL, sarà loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Tale circostanza assume una fattispecie differente per quanto riguarda gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, in quanto la segnalazione d’inadempienza nei confronti di un minore (non imputabile a intervenuti problemi di salute del bambino o all’organizzazione del servizio vaccinale), rappresenta un motivo di esclusione dal servizio educativo.

Per i soggetti in condizione di “esonero, omissione o differimento” la posizione dovrà essere gestita in base ad accordi con l’ASL in quanto si tratta di soggetti per i quali è avvenuta l’immunizzazione a seguito di malattie naturali, per i quali siano state attestate dal pediatra controindicazioni alle vaccinazioni per pregressa malattia, oppure sia stata presentata formale richiesta di vaccinazione presso il centro vaccinale di competenza.

Per i soggetti che “non hanno presentato formale richiesta di vaccinazione” saranno contattati dai dirigenti scolastici al fine di depositare presso la scuola, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante lo stato vaccinale.

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La mancata presentazione della documentazione entro termine di scadenza delle iscrizioni, e comunque non oltre il 10 luglio di ogni anno attraverso autodichiarazione, è segnalata nei successivi 10 giorni alle ASL territorialmente competenti, affinché queste possano attivare le azioni previste per il recupero dell’inadempienza.

In ogni caso la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso per i servizi educativi dell’infanzia, ivi incluse le scuole private non paritarie. Per gli altri gradi di istruzione ed in particolare per quelli dell’obbligo, la presentazione di suddetta documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e centri di formazione professionale regionale).

ULTERIORI ADEMPIMENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

I minori non vaccinabili (per ragioni di salute) che sarebbero esposti ad un rischio elevato se i loro compagni di classe non fossero vaccinati, devono essere inseriti in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. Inoltre, le scuole sono tenute a comunicare alle ASL, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

QUALE PROCEDURA E’ CONSIGLIABILE ESEGUIRE?

Per una migliore ottimizzazione del lavoro delle segreterie è opportuno richiedere le informazioni relative all’espletamento dell’obbligo vaccinale già in sede di raccolta delle iscrizioni. Per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia è consigliabile che le famiglie consegnino l’attestazione dell’avvenuta somministrazione dei vaccini al fine di evitare l’esclusione dalla frequenza per il successivo anno scolastico.

Successivamente si procederà con l’invio dei dati delle iscrizioni per permettere all’ASL di effettuare i dovuti controlli sull’anagrafe vaccinale. Una volta ottenuta la restituzione dei dati (dal 10 giugno), si procederà col mettersi in contatto con le famiglie per le quali è stata riscontrata un’anomalia al fine di richiedere la consegna di certificazioni o documenti attestanti l’avvenuta somministrazione dei vaccini. Questa fase dovrà essere conclusa entro e non oltre il 10 luglio. Nei successivi 10 giorni si procederà con una ricognizione finale dei dati acquisiti e nella trasmissione degli stessi per l’individuazione dei soggetti inadempienti.

Una volta accertata la situazione dell’anagrafe studenti ed a formazione delle classi avvenute, si procederà entro il 31 ottobre dell’anno scolastico successivo a segnalare all’ASL territorialmente competente quelle classi in cui sono presenti almeno 2 alunni non vaccinati.

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