Lettera al capo di Gabinetto dell’istruzione

GLI SQUALI SENTONO IL SANGUE E PROVANO AD AZZANNARE:

 Lettera di DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. al capo di Gabinetto dell’istruzione

Egregio dottor Luigi Fiorentino,

DIRIGENTISCUOLA Le dà atto della cortesia nell’aver mantenuto la Sua presenza nell’incontro del 6 u.s. con le sigle sindacali di Area, dopo che ministra e sottosegretaria, esaurito il richiesto giro di tavolo per ri-ascoltare i problemi della dirigenza scolastica, oramai prossimi alla putrefazione, avevano inteso congedarsi per improrogabili impegni.

Non hanno quindi sentito l’apprezzamento rivolto all’Amministrazione, doppiamente dovuto.

Dovuto, in primo luogo, per aver essa anteposto precise disposizioni di legge, in disparte il richiamo della Costituzione, alle assurde pretese dei sindacati del comparto, di trasformare i concorsi riservati per il reclutamento di docenti e ATA in una sanatoria mascherata, premiante l’esperienza di collaboratori scolastici che passano dalla ramazza alle incombenze istruttorie di ricostruzioni pensionistiche, predisposizione di atti negoziali, denunce d’infortunio, nomine di supplenti; e di assistenti amministrativi promossi sul campo a direttori. Esperienza che ha un indubbio valore, ma per chi dimostri che dall’esperienza abbia imparato, sia pure attraverso prove selettive non particolarmente cruente. E sempreché sia in possesso dei  titoli di studio e/o delle necessarie abilitazioni.

Dovuto, in secondo luogo e ancor più, per averlo fatto in condizioni di oggettiva debolezza, susseguente all’improvvido  spacchettamento del MIUR (con il fondato rischio di degradare l’Istruzione in una bad company), all’avvicendarsi di tre ministri in poco più di un anno e mezzo, alla persistenza di direzioni generali acefale: di cui si è dato mostra – addirittura con la proclamazione dello sciopero il 17 marzo – di volerne spregiudicatamente approfittare dilatando oltre misura l’istituto del confronto – e imponendo la sottoscrizione di intese  –  per la disapplicazione di norme imperative e laddove si tratti di neutralizzare i poteri della dirigenza scolastica controparte datoriale, in funzione di sempre più ramificate tutele impiegatizie del personale, facenti premio sulla funzionalità del servizio e sui diritti dell’utenza.

Da qui l’autentico saccheggio già consumatosi sugli istituti fondamentali della legge 107/15, sulla chiamata per competenze dei docenti in relazione alle peculiarità del Piano dell’offerta formativa, sulla gestione dell’organico dell’autonomia guidata da automatismi fatti di punteggi vari e di anzianità di servizio; con il prossimo, imminente, approdo della regolazione del bonus premiale, che si pretenderebbe cancellato, a effetti immediati, dalla legge di bilancio 2020, con i suoi pregressi superiori vincoli e insieme allo stesso Comitato di valutazione,  per essere utilizzato liberamente a favore di tutti i docenti e di tutto il personale ATA, a tempo indeterminato e a tempo determinato, secondo i criteri e le misure stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto alla stregua delle altre risorse del FIS: senza alcuna discrezionalità del dirigente.

Dovrebbe poi subito seguire lo sfarinamento delle sanzioni disciplinari direttamente irrogabili dal dirigente scolastico (non oltre la censura per il personale docente) sulla scorta di una recente ordinanza emessa dalla sezione lavoro della Corte di cassazione, che si è posta a giudice delle leggi sterilizzando, con una singolare interpretazione abrogatrice, la norma imperativa contenuta nel novellato articolo 55-bis, comma 9-quater, del D. Lgs. 165/01, a tenore della quale spetta al dirigente scolastico ex litteris il potere di disporre sanzioni disciplinari sino alla sospensione dal servizio per non più di dieci giorni indistintamente “al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario”. Sicché la sua effettività è fatta dipendere dalla mera volontà delle organizzazioni sindacali del comparto di corrispondere a quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 19 aprile 2018, che al comma 1 ripropone per i docenti la specifica sessione negoziale per la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni.

Si sarebbe dovuta concludere entro il mese di luglio 2018 e  invece, come del resto nel precedente CCNL, è anch’essa abortita, essendosi arrestata al primo e unico incontro del 18 dello stesso mese all’ARAN, al termine del quale le sigle sindacali  firmatarie del CCNL emisero un comunicato congiunto per ribadire in via pregiudiziale “la totale indisponibilità a definire la materia qualora dovesse permanere il vincolo della legge Madia (id est: art. 55-bis, comma 9-quater del D. Lgs. 165/01, come riformulato dal D. Lgs. 75/17), previsto peraltro solo nel comparto scuola, che assegna al dirigente scolastico la competenza a irrogare la sanzione disciplinare fino a 10 giorni di sospensione, mentre in tutti gli altri comparti pubblici l’irrogazione di tale sanzione è affidata a un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari”; derivandone quindi “l’inopportunità di definire un codice disciplinare che, in assenza di un’auspicata e opportuna modifica del quadro normativo, non potrebbe tener conto debitamente delle particolarità e specificità del lavoro docente, a cui va garantita pienamente la libertà d’insegnamento”.

DIRIGENTISCUOLA ritiene che le predette problematiche non possono essere esclusivo affare di chi rappresenta il personale della scuola, dato che vanno a incidere pesantemente sulla esclusiva responsabilità ex lege di chi in ogni scuola deve organizzare al meglio il servizio da essa erogato.

Pertanto attende con urgenza un incontro per un ampio e costruttivo confronto sulle medesime, prima che l’Amministrazione formalizzi le proprie conclusive determinazioni.