Istruzione parentale, prove Invalsi e certificazione competenze: cosa dice la normativa. AGGIORNATO

da Orizzontescuola

di Francesca Carotenuto

Molte istituzioni scolastiche in vista delle prove nazionali INVALSI, previste per la prossima primavera, si trovano ad affrontare il problema legato agli studenti in istruzione parentale ed allo svolgimento delle prove nazionali.

Di seguito daremo dei chiarimenti su quanto previsto dalla normativa e quanto predisposto dall’ente nazionale stesso per la gestione di tali casistiche.

Istruzione parentale (L. 104 del 05/02/1992)

I genitori o gli esercenti la potestà parentale possono, attraverso un’apposita dichiarazione fornita al Dirigente Scolastico, rinnovata annualmente, e attestante il “possesso della capacità tecniche o economiche” atte a garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione del minore, richiedere l’assoggettamento al regime dell’istruzione parentale.

L’alunno, a garanzia dell’istruzione ricevuta, dovrà sostenere annualmente un esame di idoneità per proseguire nell’iscrizione all’anno scolastico successivo.

La richiesta per il sostenimento dell’esame me deve essere presentata entro il 30 aprile.

Svolgimento delle prove nazionali Invalsi e certificazione delle competenze

Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 gli alunni partecipano, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano matematica e inglese predisposte dall’INVALSI, secondo specifici calendari per ciascuna istituzione scolastica.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

Gli alunni in istruzione parentale, equiparati a candidati privatisti, (v. Indicazioni Operative INVALSI del 23/03/18) una volta presentata domanda per l’esame di idoneità sono tenuti anche al sostenimento delle prove INVALSI per le classi seconde e quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di primo grado (lo svolgimento della prova è “requisito fondamentale” per l’ammissione all’esame finale).

Qualora la richiesta del genitore arrivasse fuori tempo utile per la calendarizzazione delle prove durante le finestre di somministrazione confermate dalla scuola, l’ente nazionale ha previsto fase di somministrazione successiva. Per situazioni straordinarie che non consentano lo svolgimento completo delle prove, l’Invalsi provvede individuare ulteriori date non oltre maggio, per dare modo a tutti gli alunni di effettuare le prove che, sono requisito di accesso all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

In tal caso, oltre a farne richiesta ad INVALSI, l’istituzione scolastica provvederà ad informare l’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente dell’effettuazione delle prove in data successiva a quelle già calendarizzate.

Per gli alunni dispensati da una o più prove o che sostengono una o più prove differenziate, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI, ma sarà cura dello stesso consiglio integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.