Ordinanza Protezione Civile 6 febbraio 2020, n. 631

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza 6 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 631).

Gazzetta Ufficiale n.33 del 10-2-2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Vista la nota del Ministero dell’istruzione del 3 febbraio
2020;

Ritenuto che in tale contesto emergenziale occorre adottare misure specifiche per salvaguardare l’anno scolastico in corso degli studenti impegnati nei programmi di mobilità internazionale nelle aree a rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui all’emergenza in rassegna;

Acquisita l’intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Dispone:
Art. 1.
Rientro studenti dalle aree a rischio

1. Il Ministero dell’istruzione, anche in deroga all’art. 4, commi 1 e 2 e all’art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la validità dell’anno scolastico 2019/2020 degli studenti impegnati nei programmi di mobilità internazionale nelle aree a rischio di contagio da agenti virali trasmissibili di cui all’emergenza in rassegna.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI