Regolamentazione degli scioperi, trattativa riparte in salita

da ItaliaOggi

Carlo Forte

È fissato per mercoledì 26 febbraio prossimo, alle 15,00, il prossimo incontro tra Aran e sindacati per la prosecuzione delle trattative per la definizione del nuovo accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero. A più di un mese di distanza dall’ultimo incontro, che si è tenuto il 15 gennaio scorso, l’Agenzia prova ad esperire un ulteriore tentativo per avvicinare le varie posizioni emerse al tavolo negoziale e giungere ad un accordo. Così da allontanare il rischio di un atto unilaterale da parte della commissione di garanzia, che aprirebbe la porta al contenzioso. E il nodo da sciogliere riguarda proprio la scuola.

L’Aran insiste sulla necessità di modificare le regole sui servizi minimi da erogare in caso di sciopero, comprendendo tra tali servizi la vigilanza sugli alunni, da assicurare anche tramite la precettazione di un certo numero di docenti da definire a livello di contrattazione integrativa di istituto. Ma questa proposta è stata rispedita al mittente dai sindacati. Ed ha ingenerato una vera e propria situazione di stallo, alla quale si tenterà di porre rimedio il 26 febbraio. La questione non è di poco conto. La precettazione, infatti, potrebbe integrare una vera e propria ipotesi di demansionamento. Perché, in caso di precettazione, i docenti si vedrebbero costretti alla mera vigilanza. Che non rientra nella prestazione di insegnamento in senso stretto e che è tipica del solo personale Ata. Il demansionamento (l’assegnazione di mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali il lavoratore è stato assunto), peraltro, si configurerebbe come un vero e proprio inadempimento contrattuale. Che deriverebbe dalla violazione dell’articolo 2103 del codice civile.

Secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale, già nel 2004, questo inadempimento arreca danni alla professionalità del lavoratore, intendendo per tale il complesso delle capacità e attitudini del lavoratore. E provoca la compromissione delle aspettative del lavoratore, danni alla persona e alla sua dignità. Questo principio, inoltre, è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 6572 del 2006. E il divieto di dimensionamento si applica anche ai docenti. Ciò per effetto del rinvio operato dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 165/2001. Che prevede l’applicabilità delle norme sul lavoro del codice civile nella parte in cui è compreso l’articolo 2104 (capo I, titolo II, del libro V). Ma anche per effetto di una norma specifica contenuta nello stesso decreto 165. E cioè, l’articolo 52, comma 1, che così dispone: «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito…».

La necessità di rivedere le regole sui servizi minimi è scaturita dalla frequenza con la quale i sindacati a basso tasso di rappresentatività proclamano gli scioperi. Che mettono in allarme i genitori e, talvolta, li inducono a non mandare i figli a scuola. Salvo poi constatare che le adesioni allo sciopero siano state assolutamente trascurabili e che, quindi, le lezioni si sarebbero tenute regolarmente. È questa, peraltro, la ratio della richiesta di indicare nell’informazione alle famiglie la serie storica delle adesioni. In modo tale da consentire ai genitori di valutare l’esiguità del rischio. La prassi delle grandi sigle sindacali, infatti, da qualche anno a questa parte, è quella di limitare al minimo indispensabile la proclamazione di scioperi. E soprattutto di procedere unitariamente. È solo in queste occasioni, infatti, che si verifica una riduzione sensibile del servizio. Con percentuali di adesione che superano anche il 50% degli addetti. Negli altri casi, infatti, la percentuale di adesione rimane sempre su livelli assolutamente trascurabili. Resta il fatto, però, che la materia dei servizi essenziali in caso di sciopero non è più stata fatta oggetto di regolazione al tavolo negoziale da circa vent’anni.

Il ritardo è dovuto in parte anche al fatto che le parti si erano accordate per provvedere in occasione dell’ultima tornata negoziale. Che ha portato alla sottoscrizione del contratto di comparto il 19 aprile 2018. In tale occasione, però, la fretta del governo di concludere prima delle imminenti elezioni politiche, indusse le parti a concentrarsi prevalentemente sugli aspetti economici. Tant’è che la parte normativa è rimasta praticamente intatta. La partita, dunque, resta aperta. Resta da vedere se sarà possibile superare lo scoglio della precettazione dei docenti per via negoziale oppure, preso atto che non sarà stato raggiunto alcun accordo, il legislatore regolamentare propenderà per un atto unilaterale. Nel qual caso la discussione continuerebbe in tribunale.