Tfa, dentro anche i non abilitati

da ItaliaOggi

Marco Nobilio

Ai corsi di specializzazione per il sostegno, appena indetti dal ministero dell’istruzione con il decreto 95 del 12 febbraio scorso, saranno ammessi i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento o, in mancanza, che vantino il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso e i 24 Cfu. I requisiti specifici sono indicati nell’articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 a cui fa espresso riferimento il decreto 95.

Infanzia e primaria. Per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, i candidati dovranno possedere il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

I non laureati saranno comunque ammessi se in possesso del diploma magistrale, conseguito comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002. Idem per chi possiede il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguito presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero, sempre entro il 2001/2002, e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Scuola secondaria di I e II grado. I docenti e gli insegnanti tecnico pratici che intendono accedere ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 59/17. Ciò vale in riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Sono validi anche gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

Docenti non abilitati. In particolare costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso. I non abilitati potranno accedere al percorso di studi con il possesso di una laurea magistrale o a ciclo unico, oppure del diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.

E dovranno anche essere in grado di vantare il possesso di 24 crediti formativi universitari o accademici, (Cfu/Cfa), acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. In ogni caso dovranno comunque essere in possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Itp. Per quanto riguarda, invece, l’accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, è necessario il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso. I non abilitati potranno accedere al percorso di studi con possesso di una laurea triennale, oppure del diploma di I livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso oppure con il diploma di scuola secondaria superiore specifico.

Non è previsto, invece, il previo possesso dei 24 Cfu. Ciò deriva da una deroga contenuta nell’articolo 5, del decreto ministeriale 92/2019, il quale prevede che il requisito del possesso dei 24 Cfu : «… previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora», recita il dispositivo, «rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso». La deroga si applica ancora per effetto del rinvio espresso all’articolo 5 del decreto 92/2019 contenuta nell’articolo 2 del decreto 95 del 12 febbraio scorso.

Abilitati all’estero. Saranno, inoltre, ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

Abilitati in altra classe di concorso. Il decreto 95, ai fini dei requisiti di accesso, fa espresso rinvio all’articolo 3, comma 1, del decreto 92/2019. Tale disposizione, a sua volta, fa rinvio ai 1 e 2, dell’articolo 5 del decreto legislativo 59/2019, che non prevedono alcuna eccezione al possesso dei 24 cfu/cfa in caso di mancato possesso dell’abilitazione specifica. Tale eccezione è prevista dal comma 4-bis del medesimo articolo 5 in caso di possesso di altra abilitazione rispetto a quella che dovesse venire utilizzata per accedere ai percorsi di specializzazione.