Le misure in tema di edilizia scolastica e universitaria

da Il Sole 24 Ore

di Amedeo Di Filippo

Nel passaggio presso le commissioni della Camera dei deputati, il Dl “Milleproroghe” 162/2019 ha imbarcato diverse novità in tema di edilizia.

Edilizia universitaria
Rimane al comma 1 dell’articolo 6 la proroga dal 31 dicembre 2019 alla stessa data del 2020 del termine previsto dall’articolo 1, comma 1145, della legge 205/2017 per l’erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (Cdp) per interventi di edilizia universitaria. È qui prevista una specifica disciplina delle queste somme residue relative ai mutui trasferiti al Mef in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di Cdp in società per azioni e definito i relativi rapporti giuridici.

Le somme descritte possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei mutui per realizzare interventi che riguardano l’opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cdp nel corso dell’ammortamento e previo parere favorevole del Miur. L’erogazione delle somme è effettuata, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del Miur, entro il termine ora spostato al 31 dicembre di quest’anno.

Edilizia scolastica
Il comma 10-septies introdotto all’articolo 1 sposta dal 15 gennaio al 15 maggio il termine previsto dall’ultima legge di bilancio per la richiesta del contributo da parte degli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio; inoltre proroga dal 28 febbraio al 30 giugno il termine per la definizione, con decreto del Ministero dell’interno, dell’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale. Si tratta dei contributi destinati per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Rimane all’articolo 6, comma 4, la proroga al 31 dicembre 2020 del termine per i pagamenti, da parte degli enti locali e secondo gli stati di avanzamento debitamente certificati, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del Dl 69/2013, che destinano 150 mln di euro all’attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto.

Interventi nelle zone sismiche
Di nuovo conio è la proroga al 31 dicembre 2021, inserita al comma 5-novies dell’articolo 1, del termine entro il quale devono essere sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica tutti gli immobili adibiti ad uso scolastico situati nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria).

Nuovo è anche il comma 5-decies, che differisce alla stessa data il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Ricade in ambito sismico anche il comma 5-bis dell’articolo 15, che parimenti differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale gli interventi di riparazione e ricostruzione per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 possono essere attuati, entro i limiti della soglia europea, applicando per l’affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara.