Il governo decide e blocca le gite, ulteriori misure nelle zone a rischio

da ItaliaOggi

Carlo Forte

Allarme coronavirus, il ministero dell’istruzione blocca le gite e i viaggi di istruzione. Lo ha fatto sapere il dicastero di viale Trastevere con una nota pubblicata sul sito web del ministero, emessa il 23 febbraio scorso. Le misure approvate, adottate dal governo sabato scorso, spiega in un post su Facebook la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina «consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero. Una richiesta che ho portato all’attenzione dei colleghi di governo e che farò in modo di rendere operativa già nelle prossime ore».

Il blocco riguarda le uscite didattiche (più precisamente: le gite che durano un giorno) e i viaggi di istruzione delle scuole in Italia e all’estero ( che durano più di un giorno). Il ministero dell’istruzione, nella nota del 23 febbraio scorso, ha precisato che «in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in consiglio dei ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020».

Il decreto legge, peraltro, interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.

Il testo prevede che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure sono inclusi, tra l’altro, il divieto di allontanamento e quello di accesso al comune o all’area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale; la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Viene introdotta, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.

L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro della salute, sentiti i ministri e il presidente della regione competente ovvero il presidente della conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del presidente del consiglio dei ministri.

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Ciò vuol dire che chi non rispetterà le disposizioni contenute nel decreto con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, sempre che il fatto non costituisca un reato più grave. Si pensi, per esempio, al docente che sappia di essere malato e che, nonostante ciò, continui ad andare regolarmente a scuola infettando dolosamente alunni e colleghi.

Il fatto che il decreto faccia espresso riferimento alla responsabilità penale in caso di inosservanza pone in luce la gravità della situazione e la necessità di osservare diligentemente le misure adottate dalle autorità competenti.

Un’ulteriore conferma della gravità della situazione è data da una norma finale contenuta nel provvedimento nella quale si ordina ai prefetti, dandone preventiva informazione al ministro dell’interno, di assicurare l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, laddove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.