Emergenza Coronavirus, istruzioni agli Uffici Scolastici: svolgimento attività, lavoro agile, contenere accesso del pubblico

da Orizzontescuola

di redazione

Il Ministero dell’istruzione ha diramato agli Uffici Scolastici una circolare con Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Si tratta dell’applicazione del D.P.C.M. 25 febbraio 2020 e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, prot. 12035 del 25.2.2020.

Le misure

Ordinario svolgimento dell’attività amministrativa

Gli Uffici dell’Amministrazione situati nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica continuano ad assicurare la normale apertura e il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali a meno che non intervengano specifici provvedimenti di interruzione/chiusura con espressa ordinanza amministrativa.

Lavoro agile

Il lavoro agile può essere avviato fino alla data del 15 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto.

Per effetto della citata disposizione, negli uffici scolastici interessati, a partire dalla data odierna e fino al 15 marzo p.v., potranno essere autorizzate forme di “smart working” direttamente da parte dei dirigenti e, per questi ultimi, da parte dei Direttori Generali.

Per quanto riguarda gli altri uffici scolastici Regionali, tenuto conto di quanto disposto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio, potranno essere avviati progetti di lavoro agile previo accordo tra dipendente e datore di lavoro (dirigente e direttore generale secondo quanto chiarito sopra), nel rispetto dei principi generali sanciti normativamente.

Obblighi informativi dei lavoratori

Il personale delle amministrazioni e coloro i quali, a diverso titolo, operino presso le medesime e provengano da una delle aree “a rischio” di cui all’art. 1, co. 1, del decreto legge n. 6 del 2020 o abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a comunicarlo all’amministrazione ai sensi dell’art. 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.

Accesso del pubblico

Ferma restando la necessità di garantire il regolare funzionamento dei predetti uffici si raccomanda di incentivare forme di comunicazione telematica con l’utenza e contenere gli accessi del pubblico.

La circolare del Ministero

DPCM 25 febbraio 2020

Direttiva n. 1/2020