Decreto milleproroghe è legge: ecco tutte le misure per la scuola

da La Tecnica della Scuola

Il decreto milleproroghe è stato approvato dal Senato: il testo è ora definitivo. Il via libera è arrivato con la fiducia (154 favorevoli, 96 contrari e nessun astenuto), come già successo alla Camera.

Decreto milleproroghe, le novità previste per la scuola

Ecco i principali provvedimenti previsti per la scuola (fonte Flc Cgil).

Scuola
  • Il concorso straordinario, il concorso ordinario, la procedura straordinaria per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria, previsti dall’art. 1 comma 1 del decreto legge 126/19 devono essere banditi entro il 30 aprile 2020.
  • La prova scritta relativa al concorso straordinario della scuola secondaria e alla procedura finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria riguarderà il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami e non quello del concorso per titoli ed esami del 2016.
  • In relazione al concorso per titoli ed esami della scuola secondaria viene modificato l’articolo 3 comma 6 del D.Lgs. 59/17. L’emendamento approvato prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione. In precedenza, era prevista la costituzione di una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d’esame e delle relative griglie di valutazione.
  • L’adozione del curriculum dello studente allegato al diploma di scuola secondaria di II grado, previsto dall’art. 21 comma 2 del Decreto Legislativo 62/17 e dall’art. 1 comma 28 della Legge 107/15, è posticipato di un anno. Vengono cancellate le norme che prevedono l’inserimento nel curriculum dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale INVALSI che si effettuano al V anno. In una apposita sezione saranno indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro (ora pcto) ed altre eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare il curriculum già a partire da quest’anno su base sperimentale e facoltativa. Conseguentemente a partire dal corrente anno scolastico la partecipazione alle prove INVALSI e ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento diventa obbligatoria per l’accesso all’esame di stato al termine del secondo ciclo di istruzione.
  • Nella provincia di Bolzano le prove INVALSI relative al “tedesco” diventeranno requisito indispensabile per l’accesso agli esami di Stato al termine del secondo ciclo, a partire dall’a.s. 2022/23.
  • L’organico del personale docente di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l’anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l’anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Tale incremento è finalizzato a migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, a ridurre il sovraffollamento nelle classi e a favorire l’inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave. I posti saranno ripartiti tra le regioni sulla base dei seguenti parametri:
    • ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;
    • monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all’inclusione e alla permanenza scolastica.

Le risorse derivano dal «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica» (comma 202 della Legge 107/15) e da quota parte delle risorse del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

  • A decorrere dall’anno scolastico 2020/21 il Ministero dell’Istruzione è autorizzato a trasformare a tempo pieno i rapporti di lavoro di 553 lavoratori, tra assistenti amministrativi e assistenti tecnici, ex cococo assunti a tempo parziale nell’anno scolastico 2018/19. Conseguentemente è incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.
Edilizia scolastica
  • L’art. 6 comma 4 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali degli interventi di messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione di edifici scolastici, #scuolesicure, previsti dal Decreto del “Fare” (Decreto Legge 69/13).
  • Per l’anno 2020, i termini fissati dalla legge di bilancio 2020 art. 1 commi 52 e 53
    • per la richiesta da parte degli enti locali delle risorse per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa, tra l’altro, ad interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole
    • per la determinazione da parte del Ministero degli Interni dell’ammontare del contributo attributo sono posticipati rispettivamente dal 15 gennaio al 15 maggio e dal 28 febbraio al 30 giugno.
  • È posticipato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale gli immobili adibiti ad uso scolastico collocati nelle zone a rischio sismico (con priorità per quelli situati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017) devono essere sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica.
  • È differito al 30 giugno 2020 il termine assegnato ai Comuni per l’inizio dei lavori per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile finanzianti con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e previsti dall’art. 30 del decreto Legge 34/19.
Dirigenti scolastici
  • Dopo la nomina dei vincitori del concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017, gli idonei utilmente inclusi nella graduatoria nazionale sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la vigente disciplina autorizzatoria.