Ancora sul Concorso ispettivo

ANCORA SUL CONCORSO ISPETTIVO: QUANDO L’AFFARISMO NON PERDE NE’ IL PELO NE’ IL VIZIO

di Mario Maviglia

In due precedenti articoli pubblicati su queste pagine (Come ti sistemo il concorso ispettivo, del 14/02/2020, e Sul merito e altri miti italici, del 16/02/2020) abbiamo stigmatizzato la proposta di rappresentanti di diverse forze politiche di inserire alcuni emendamenti al decreto legge “milleproroghe” allora in discussione in Parlamento, finalizzati a stabilizzare in maniera definitiva la posizione di quei dirigenti tecnici di seconda fascia nominati in base all’art. 19, commi 5 bis e 6, del D.Lvo 165/2001. Quegli emendamenti sono stati cassati in quanto non godevano dell’appoggio della maggioranza governativa. Ma ciò che è uscito dalla porta si tenta adesso di farlo rientrare dalla finestra, in forma un po’ più subdola, ma non per questo meno grave. Infatti all’interno del disegno di legge di conversione in legge del D.L. 1/2020 (riguardante il cosiddetto “spacchettamento” del MIUR), approvato dal Senato e trasmesso alla Camera, è stato inserito un emendamento (art. 3bis comma 1 lett f) che prevede “la previsione di una quota riservata fino al 10% dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso [per dirigente tecnico], abbiano ottenuto l’incarico e le svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché del Ministero dell’istruzione”.

Insomma, per certi “onorevoli” signori è assolutamente inconcepibile che per accedere a determinati posti apicali si debba superare un regolare concorso, senza alcuna forma di “riserva”, così come sono costretti a fare tutti i comuni mortali, che non hanno amicizie politiche, o frequentazioni altolocate o santi in paradiso. Infatti, i “soggetti che presentano i requisiti” previsti da questo comma, sono gli stessi che hanno avuto la possibilità di ricoprire l’incarico di dirigente tecnico attraverso una procedura comparativa dei curricula ben lontana da una regolare procedura concorsuale. Beninteso, tutto ciò è previsto dalla norma (all’art. 19, commi 5-bis e 6, del D.Lvo 165/2001), ma in questo caso si vuole surrettiziamente violentare la norma stessa introducendo un elemento di stabilizzazione dell’incarico che non trova riscontro nello spirito e nella lettera del citato art. 19 (che parla di incarico triennale, ancorché rinnovabile). 

Ovviamente questi stessi “onorevoli” signori saranno i primi ad osannare il valore del merito e a sottolineare la necessità di valorizzare le eccellenze e le competenze, ma temiamo si riferiscano alle competenze dei propri accoliti. Quella “quota riservata fino al 10% dei posti” va contro le legittime aspirazioni di quanti hanno iniziato un percorso di studio, di approfondimento e di preparazione in vista del concorso, non potendo fare affidamento su null’altro se non sulle proprie capacità e sul proprio impegno. Il concorso dà a tutti la possibilità di misurarsi alla pari con gli altri concorrenti, senza creare distinzioni tra figli e figliastri. Certo, si può obiettare che anche un concorso non è esente da possibili forme di corruzione e irregolarità che si traducono in vantaggi per alcuni concorrenti e in svantaggi per altri. Questo è realisticamente possibile; proprio per questo motivo siamo convinti che la gestione di un concorso (soprattutto se finalizzata a selezionare figure apicali) dovrebbe essere affidata ad una agenzia autonoma, senza alcun legame con il ministero committente (nel nostro caso il MIUR). Il ministero dovrebbe fornire solo l’identikit delle competenze professionali attese per ricoprire quel determinato ruolo e poi lasciar lavorare l’agenzia autonoma, attendendo gli esiti finali. 

In ogni caso, gli incarichi ex art. 19 commi 5-bis e 6 non devono interferire con le procedure concorsuali sotto alcun profilo, men che meno prevedendo “quote riservate”. Agli “onorevoli” signori diciamo di continuare ad interessarsi del sottobosco delle nomine ex art. 19 commi 5-bis e 6 (come hanno sempre fatto), ma di lasciar stare i concorsi ordinari.