COVID-19:COSA È PREVISTO PER IL PERSONALE ATA

MISURE DI CONTENIMENTO – COVID-19 (Nuovo chiarimento MI)

COSA È PREVISTO PER IL PERSONALE ATA

LA SCHEDA DI SINTESI DELLA UIL SCUOLA RUA

Il 10 marzo 2020 è stata emanata una ulteriore nota di chiarimento da parte del Ministero dell’Istruzione sull’utilizzo del personale ATA nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine grado durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.

Il Dirigente Scolastico, nel definire i servizi minimi da mantenere,  deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione.

ASSISTENTI TECNICI

Provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, per ogni altra attività di supporto all’Istituzione scolastica, si provvede con il lavoro a distanza.

PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDA AGRARIE

D’intesa, coi relativi Dirigenti scolastici, adotta, nel rispetto dei vincoli di contenimento, ogni misura che garantisca la salvaguardia del patrimonio zootecnico e la migliore utilizzazione dell’eventuale prodotto.

COLLABORATORI SCOLASTICI, CUOCHI, GUARDAROBIERI E INFERMIERI

Constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, nel caso in cui non ci fossero disponibilità personali di questi lavoratori, si attivano i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146

Nel caso tali contingenti non fossero stabiliti nei contratti integrativi di istituto, li adotta direttamente il dirigente scolastico.

RSU – TURNAZIONI E ALTRE MODALITÀ

Il dirigente scolastico deve informare le RSU sulle modalità da adottare.

La nota infatti dispone che le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.

DSGA E PIANO DELLE ATTIVITÀ

Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e amministrativi che predispone le variazioni necessarie e i contingenti di personale per le attività minime da garantire.

FERIE NON GODUTE DELL’ANNO PRECEDENTE

Il Dirigente scolastico verifica che ci siano eventuali periodi di ferie non godute da consumarsi entro il mese di aprile (come previsto dal CCNL, art. 13, comma 10) che possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa.

La norma di riferimento è l’art. 13 comma 10 del CCNL 2006-09 il quale prevede che “ In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento […] il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”(non si parla di ferie d’ufficio, ma di ferie di cui usufruire nei termini di contratto).

Pertanto, qualora tale personale abbia delle ferie dell’a.s. 2018/19 che non ha potuto fruire per i motivi sopra indicati, può fruirne in questo periodo (e fino al termine del 30 aprile) al fine di ritenere l’assenza giustificata all’interno del piano di turnazioni, flessibilità e servizi minimi adottato.

NO FERIE D’UFFICO PER L’A.S. 2019/2020 E NESSUN DANNO ALL’ERARIO

La nota conferma quanto finora sostenuto dalla UIL scuola per cui in nessun caso il Dirigente scolastico potrà imporre a tale personale Ferie d’ufficio per l’a.s. in corso o altro tipo di soluzione non rientrante nelle fattispecie finora indicate.

La nota dispone infatti che qualora non si possa fare ricorso alle ferie dell’anno scolastico precedente può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).

Art. 1256: L’art. in questione dispone che “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”

E al comma 2 precisa: “Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”.

È chiaro quindi come tale situazione emergenziale, peraltro sempre richiamata dalla UIL Scuola,  riconducibile alle “cause di forza maggiore” non inciderà, intanto sull’obbligo della prestazione lavorativa; contemporaneamente non potrà incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’intera retribuzione mensile.

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Rimane la possibilità della concessione del lavoro agile, nel rispetto alle mansioni, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento, nelle forme e con le modalità già previste dai precedenti decreti e note.

ATTENZIONE: Anche in questo caso, dispone la nota, la norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.