Contingenti minimi assistenti amministrativi e tutto personale ATA, come procedere

da Orizzontescuola

di redazione

Prosegue la nostra analisi delle misure relative ai contingenti minimi del personale ATA, che i dirigenti scolastici possono attivare, al fine di limitare il contagio e la diffusione del Coronavirus, relativamente al quale è stato emanato un altro DPCM che prevede norme ancor più restrittive delle precedenti.

Scuole aperte e attività didattiche sospese

Il nuovo DPCM non ha modificato le misure relative alle istituzioni scolastiche, che restano aperte ma con sospensione delle attività didattiche sino al prossimo 3 aprile.

I dirigenti scolastici e il personale ATA proseguono ad andare a scuola, sebbene possano far ricorso al lavoro agile e sebbene i dirigenti limitano le attività alle prestazioni essenziali per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica.

Contingenti minimi Assistenti Amministrativi

Gli assistenti amministrativi svolgono un’attività, che può essere svolta in modalità agile.  ATA, richiesta lavoro agile: cosa fa il lavoratore e cosa il dirigente. Informativa su salute e sicurezza

Oltre alla predetta modalità di lavoro, un altro provvedimento del dirigente, volto a limitare la diffusione del contagio, è quello di far ricorso ai contingenti minimi. Ne abbiamo già parlato per i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici.

Il contingente minimo riguarda anche gli assistenti amministrativi. Nella nota del 10 marzo vengono fornite indicazioni dettagliate per i collaboratori scolastici, tuttavia due paragrafi precedenti chiariscono che tale strumento riguarda l’intero personale ATA:

I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa.

E ancora:

È comunque da disporsi l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro.

I due paragrafi sopra riportati (il primo che definisce doveroso ogni volto  atto volto a limitare lo spostamento delle persone e il secondo che parla di garantire l’attività essenziale delle scuole) non lasciano dubbi sul fatto che i contingenti minimi riguardino tutto il personale ATA, ossia assistenti amministrativi, tecnici, collaboratori scolastici, cuochi, guardarobieri e infermieri.

Quanto ai criteri da seguire, agli istituti cui ricorrere per l’assenza del personale non presente (in quanto opera un contingente minimo) e ai passaggi da effettuare si rimanda a quanto scritto per i collaboratori scolastici, ossia:

  1. il dirigente attiva i contingenti minimi stabiliti nella contrattazione di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 (che, evidenziamolo, è la legge che reca norme sullo svolgimento dello sciopero nei servizi pubblici essenziali), oppure con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento (ci si riferisce alla disciplina nella contrattazione predetta); la motivazione di tale atto discende dalla particolare situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti anche per ragioni lavorative (vedi al riguardo il citato DPCM del 9 marzo);
  2. le turnazioni riguardanti lo svolgimento dell’attività, secondo il contingente minimo attivato, vanno organizzate tenendo in considerazione le esigenze dei collaboratori legate a: condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio. Quindi si agevola (nel senso di venire incontro alle esigenze prospettate), nell’ambito della turnazione che va svolta, le esigenze del personale che ha particolari condizioni di salute, che ha figli piccoli …;
  3. il dirigenza informa la RSU sull’organizzazione, le turnazioni e quindi sullo svolgimento dell’attività suddetta;
  4. il dirigente integra le direttive di massima e informa il DSGA che  predispone le variazioni necessarie al piano delle attività;
  5.  quanto agli istituti cui ricorrere per giustificare l’assenza:
  • gli stessi (collaboratori) fruiscono dapprima le ferie non godute dello scorso anno scolastico e che, secondo il CCNL vigente, vanno fruite entro il mese di aprile (le ferie vanno comunque chieste dagli interessati). Spetta al dirigente verificare se i dipendenti abbiano periodi di ferie non godute, da consumarsi entro il mese di aprile;
  • successivamente l’istituto, cui si ricorre per l’assenza dei collaboratori non impiegati nei turni, discende dall’articolo 12566, c. 2, c.c., in base al quale la mancata prestazione lavorativa dipende dal fatto che la stessa non può essere svolta non per causa del lavoratore, ossia  “l’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile”; in questo caso, evidenziamolo, il lavoratore non deve giustificare o recuperare nulla.