Graduatoria interna di istituto: come si individuano i soprannumerari. Criteri

da Orizzontescuola

di Giovanna Onnis

La posizione occupata nella graduatoria interna di istituto è determinante per l’individuazione dei docenti soprannumerari in presenza di contrazione nell’organico della scuola.

Quando c’è esubero in una scuola?

L’esubero in un’istituzione scolastica corrisponde alla presenza di docenti soprannumerari, che si riscontra se nell’organico dell’autonomia si registra una riduzione nel numero di cattedre.

Quando il numero di cattedre risulta inferiore al numero di docenti titolari, c’è una contrazione nell’organico con conseguente esubero di docenti che saranno individuati come soprannumerari in numero corrispondente alla differenza tra numero totale docenti titolari e numero totale cattedre disponibili così come risultanti nell’organico.

L’organico dell’autonomia di un’istituzione scolastica, comprendente l’organico di diritto e l’organico di potenziamento, viene predisposto dall’Ufficio Scolastico Provinciale per ogni anno scolastico, tenendo conto del numero di studenti iscritti nella scuola e, conseguentemente del numero di classi funzionanti.

Nell’organico, quindi, c’è la precisa indicazione del numero di cattedre per ogni classe di concorso e tipologia di posto presenti nell’istituzione scolastica, del numero di classi e del numero di docenti titolari per ogni classe di concorso e tipologia di posto.

Una variazione dell’organico rispetto all’anno scolastico precedente può determinare due diverse conseguenze:

1- nuove nomine nel caso di variazione in positivo con incremento del numero di cattedre

2- esubero e soprannumerari nel caso di variazione in negativo con contrazione del numero di cattedre

Individuazione dei docenti soprannumerari: quali criteri

I docenti soprannumerari vengono individuati sulla base della posizione occupata nella graduatoria interna di istituto.

Saranno soprannumerari coloro che si trovano in coda nella graduatoria, la cui posizione può essere determinata dal punteggio inferiore o dalla loro condizione di “ultimi arrivati” nella scuola in seguito a mobilità in entrata (trasferimento o passaggio) o immissione in ruolo.

Come chiarisce, infatti, l’art.19 comma 7 e l’art.21 comma 11 del CCNI sulla mobilità, per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

  1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;

  2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Come viene notificato l’esubero ai docenti interessati

I dirigenti scolastici, sulla base del nuovo organico e delle graduatorie interne di istituto, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero . I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.

Nel caso di trasferimento questo potrà essere a domanda o d’ufficio.

Il punteggio con il quale i docenti saranno trasferiti d’ufficio sarà quello con il quale sono stati inseriti nella graduatoria interna di istituto.

Nel caso di trasferimento a domanda volontaria o di passaggio, il punteggio sarà quello relativo alla mobilità volontaria con le differenze che abbiamo evidenziato nel nostro articolo

https://www.orizzontescuola.it/graduatoria-interna-di-istituto-come-si-valuta-il-punteggio/