Coronavirus, 15 giorni di congedo a docenti e ATA: da quando e quanto sarà pagato

da Orizzontescuola

di redazione

Congedo per i figli fino ai 16 anni di età _ 15 giorni fino al termine della sospensione delle attività (art. 24 decreto legge)

È previsto un congedo specifico di 15 giorni per i figli di età non superiore ai 16 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata. La scheda tecnica UIL Scuola

Da quando
Dal 5 marzo.

Per quanto tempo
Per un totale complessivo di 15 giorni.

Fino a quando
Il congedo è riconosciuto per tutto il periodo della sospensione delle attività scolastiche (al momento 3 aprile 2020).

Chi ne può fruire

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, anche affidatari, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro
genitore disoccupato o non lavoratore.

La retribuzione

  • figli fino ai 12 anni: la retribuzione è del 50%;
  • figli dai 12 ai 16 anni: il congedo è senza retribuzione.

NOTA BENE

  • il congedo è aggiuntivo a quello previsto dal T.U. di maternità e paternità e previsto per il personale della scuola dall’art. 12 del CCNL 2006-09
  • gli eventuali periodi di “normale” congedo parentale, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo previsto dal decreto con diritto all’indennità e non computati nè indennizzati a titolo di congedo parentale;
  • dal momento che l’art. in questione fa decorrere il diritto dal 5 di marzo, si ritiene che eventuali giorni di “normale” congedo parentale fruiti da quella data possano convertirsi nello “speciale” congedo previsto;
  • il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • il congedo e l’indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Scarica la scheda tecnica integrale sul decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020