Lavoro agile nella scuola dopo il decreto “cura italia”. Tutto ciò che c’è da sapere

da Orizzontescuola

di Avv. Marco Barone

Come è noto le scuole italiane non sono state chiuse ma si è realizzata la sola sospensione dell’attività didattica. Eppure la normativa che poteva consentire sia per il personale docente che ATA e non solo, il lavoro agile, c’era. Ed è sempre quella che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane di emergenza. legge 22 maggio 2017, n. 81

Il quadro prima del decreto cura Italia

Il MIUR nelle suo sito ricorda che “il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività”. Si era intervenuti con la del 6 marzo 2020 dove si affermava che “ In regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e per analogia i docenti inidonei” si poteva valutare la possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica.”

Quindi era subordinata la richiesta di lavoro agile all’istanza prodotta dall’ATA. E per concederlo andavano rispettati una serie di criteri . Sul punto è anche importante inserire la nota del 10 marzo la quale affermava: “Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”. Nulla era stato disposto sul punto per i docenti ordinari. Rimasti incredibilmente sospesi in una zona grigia.

Cosa cambia con il decreto cura Italia?

L’articolo 83 del decreto cura Italia afferma che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ( ndr Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative….)

Presenza negli uffici solo per attività indifferibili

Conseguentemente le amministrazioni: “ limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”. Non si dispone, dunque, la chiusura delle scuole senza se e ma, ma si deduce che queste potranno continuare a rimanere aperte solo per attività indifferibili che devono necessariamente svolgersi in loco. Arriveranno sicuramente delle indicazioni da parte del MIUR, ma è da osservare che una materia delicata come questa dovrebbe coinvolgere anche le parti sindacali, anche per evitare disposizioni unilaterali, l’emergenza coronavirus non ha sospeso le relazioni sindacali, i diritti costituzionali, la democrazia costituzionale.

Niente accordi individuali e nessuna informativa in materia di sicurezza

Alla lettera b dell’articolo 83 si afferma che prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Quindi, l’articolo 18 al comma 1 afferma che il lavoro agile consiste nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che viene stabilito mediante accordo tra le parti, ebbene, questo accordo non sarà possibile, ergo verrà imposto dal datore di lavoro. E in ciò va osservato che i docenti già si trovano di fatto nella situazione di lavoro agile anche se non riconosciuto dalle precedenti note ministeriali. Mentre l’ATA poteva ottenerlo solo su richiesta. Si esonerano i dirigenti dall’obbligo informativo in materia di sicurezza sul lavoro. L’articolo 22 comma 1 afferma che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalita’ di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalita’ di esecuzione del rapporto di lavoro. Ma questo non esonera comunque il datore di lavoro dal rispettare l’articolo 2087 del codice civile. Ne sarà comunque responsabile, non esistono deroghe, con o senza lavoro agile.

Si possono usare strumentazioni personali del lavoratore

Nell’articolo 83 si legge che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. Ovvero Il datore di lavoro non sarà responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa.

Ferie pregresse, permessi, congedi, prima di arrivare all’esonero dal servizio

Si legge sempre nel medesimo articolo che “qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ( ndr in ogni caso il congedo straordinario non puo’ superare complessivamente nel corso dell’anno la durata di due mesi)” Questo significa che prima si utilizzeranno ferie residue, per pregresse si immagina non quelle maturate quest’anno ma quelle maturate nello scorso anno e non ancora monetizzate o usufruite, ultimate queste, si può ricorrere, solo previa motivazione da parte dirigenziale, allo strumento dell’esonero dal servizio.

A ribadito che nella scuola si è in una comunità costituzionale educante, con diritti e doveri e pari dignità, che va salvaguardata soprattutto in condizioni di estrema difficoltà come questa, dove pare che si stia più navigando alla giornata, che altro, sulle spalle di docenti, ATA, e anche dirigenti scolastici.