Nuovo decreto coronavirus, confermate misure per la Scuola. Ecco quali

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da Orizzontescuola

di redazione

Firmato nella giornata di ieri un nuovo DPCM: tutto invariato per le istituzioni scolastiche.

Coronavirus, nuova stretta: testo del Decreto. Chi potrà lavorare e chi no

DPCM 22 marzo del 2020

Nella giornata di ieri, il Presidente del Consiglio Conte ha firmato un nuovo DPCM, che impone nuove misure più stringenti, al fine di contrastare l’emergenza Coronavirus.

Il testo del DPCM

Vediamo cos’è previsto per le pubbliche amministrazioni, compresa la scuola, fermo restando la sospensione delle attività didattiche sino al prossimo 3 aprile e la didattica a distanza.

Conferma misure decreto cura Italia

L’articolo 1, comm1 lettera a), del DPCM del 22 marzo, così dispone:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18

Per le pubbliche amministrazioni, scuola compresa, resta confermato quanto previsto dall’articolo 87 del decreto cura Italia, secondo cui:

  • il lavoro agile diviene per il periodo dell’emergenza la modalità ordinaria di lavoro;
  • gli uffici devono restare aperti solo per attività indifferibili, limitando al minimo, in tali casi, la presenza del personale;
  • laddove non sia possibile applicare il lavoro agile, di deve ricorrere a ferie pregresse, congedo, banca ore,  rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, e in ultimo all’esenzione dal servizio del personale (il servizio in tal caso è ritenuto prestato a tutti gli effetti).

Scuole

Le scuole, come riferito in diversi nostri articoli, restano aperte virtualmente ed aprono fisicamente soltanto in casi di attività e/o esigenze indifferibili, come illustrato dal Ministero con la nota del 18 marzo.

In sintesi questi i servizi che le istituzioni scolastiche devono garantire:

Le istruzioni scolastiche, leggiamo nella nota summenzionata, devono assicurare i seguenti servizi:

a)  servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;
b) servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitarie competenti;
c) corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

Ata e dirigenti scolastici

Di seguito, la gestione del personale ATA e la modalità di svolgimento dell’attività da parte dei dirigenti scolastici.

ATA – Per quanto gli ATA,  fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019,  il lavoro agile diviene la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa,  eccetto i casi in cui non può essere svolto, come ad esempio nel caso dei collaboratori scolastici. Per questi ultimi e, per tutti colori i quali non possono svolgere il lavoro in modalità agile, la gestione avviene ricorrendo agli “strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva” e, in ultimo, all’esenzione dal servizio, considerato svolto a tutti gli effetti.

Dirigenti scolastici – I dirigenti scolastici svolgono la propria attività organizzandone modi e tempi autonomamente e assicurando il funzionamento dell’istituzione scolastica quanto più possibile da remoto, in modo virtuale. Pertanto, i dirigenti non dovono avanzare richiesta di lavoro agile. Durante l’emergenza coronavirus, va assicurato lo svolgimento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa; i dirigenti devono inoltre “limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza