Ok ai supplenti se pc muniti

da ItaliaOggi

Marco Nobilio

Ok alle supplenze nell’epoca del Coronavirus. A patto che il supplente sia munito di pc e collegamento a internet e che dichiari di volerlo utilizzare per la didattica a distanza con spese a proprio carico. Lo prevede il comma 2, dell’articolo 121, del decreto legge 18, del 17 marzo scorso. Su questa ed altre disposizioni sul telelavoro del personale Ata contenute nel provvedimento il ministero dell’istruzione ha già emanato le prime indicazioni. «L’articolo 121 del decreto legge» si legge nella circolare 392 del 18 marzo scorso « oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, dispone che l’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e Ata, sia comunque subordinata alla disponibilità di una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa… al fine di potenziare le attività didattiche a distanza».

Ma se il docente o l’assistente amministrativo da assumere a tempo determinato dovessero risultare sprovvisti di tale strumentazione, la relativa disponibilità potrà essere assicurata dal direttore dei servizi generali e amministrativi in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso. In pratica, chi non ha il computer a casa oppure non intende distrarlo dall’uso privato può farselo prestare dalla scuola. Ma i costi del collegamento ad internet rimarranno comunque a proprio carico. L’idea di ricorrere al comodato d’uso, peraltro, sembrerebbe tradire la consapevolezza, da parte del ministero, che l’imposizione dell’utilizzo del mezzo privato non poggi su solide basi giuridiche. E sembrerebbe confliggere con la normativa vigente in materia di reclutamento, che non prevede tale condizione (si vedano il decreto 430/2000 per il personale Ata e il decreto 131/2007 per i docenti).

Resta il fatto, però, che l’imposizione del carico delle spese in capo ai supplenti comporta una perdita salariale che confligge con il principio di giusta retribuzione previsto dall’articolo 36 della Costituzione. E quindi, non essendo prevista alcuna forma di ristoro patrimoniale per indennizzare tali spese, lo stesso articolo 21 del decreto legge potrebbe essere incostituzionale.

La circolare chiarisce, inoltre, che le scuole saranno poste in condizione di fare fronte alle spese per assumere i supplenti tramite l’assegnazione di risorse economiche calcolate sulla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente. Il dirigente scolastico pertanto dovrà avere cura di verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate.

Le risorse saranno quantificate in dettaglio e rese note dal ministero con una successiva comunicazione. Per quanto riguarda le prestazioni del personale amministrativo, l’amministrazione ha fissato come regola generale il lavoro agile. La disposizione del telelavoro avverrà d’imperio, non essendo prevista, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, la previa domanda dei lavoratori interessati. E anche in questo caso la prestazione dovrà essere svolta utilizzando strumenti e utilità nella disponibilità degli interessati anche distraendoli dall’uso privato e senza alcuna forma di indennizzo.

L’amministrazione ha ricordato che il decreto legge dispone la disapplicazione del comma 2, dell’articolo 18, della legge 81/2017, il quale dispone: «il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa». Ma non sono previste altre disapplicazioni. Pertanto, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, la prestazione va resa «senza precisi vincoli di orario» e, in ogni caso, «entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva». Giova ricordare, peraltro, che il vigente contratto di lavoro prevede espressamente il telelavoro per il personale Ata (si vedano gli articoli 139-144). E che in ogni caso l’articolo 144 rinvia alla disciplina legale per quanto non previsto nel contratto. Dunque, per questa tipologia di personale il ricorso al lavoro agile è del tutto legittimo. Non così, invece, per il personale docente, atteso che né la legge né il contratto prevedono per i docenti alcuna possibilità di utilizzare questa diversa tipologia di erogazione della prestazione.