da La Tecnica della Scuola
Il decreto “Cura Italia” all’art. 121 prevede “Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari”.
In particolare, la norma recita:
“Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia”.
Ecco il documento (scarica il PDF)
La nota ribadisce che l’articolo 121 del D.L. prevede la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.
In proposito, con avviso pubblicato sul SIDI, è stato comunicato che sono state aggiornate le funzioni in Cooperazione Applicativa con NoiPA per la gestione delle supplenze brevi ai sensi dell’art. 121 del D.L. 18 del 17/03/2020.
Per tutta la durata dell’emergenza COVID-19 e nel rispetto della normativa vigente, le istituzioni scolastiche dovranno utilizzare uno specifico codice sul SIDI per comunicare la continuità dei contratti di supplenza breve anche dopo il rientro del titolare: si tratta della tipologia di contratti N19 e dovrà essere indicato il flag “Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19”.