Coronavirus: prorogata sospensione dell’attività didattica almeno fino alla fine di aprile

da Tuttoscuola

Il decreto legge n. 19 del 25 marzo, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi,  ridefinisce tempi e limitazioni del precedente DL n. 6, fissando, tra l’altro, nuovi tempi di durata delle limitazioni che non potranno essere superiori ai 30 giorni. Questo significa che per la scuola la sospensione delle attività didattiche sarà prorogata a tutto il mese di aprile.

I provvedimenti (DPCM) potranno reiterare quella durata anche più volte fino alla fine di luglio.

Nel decreto si legge infatti che: “Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”.

Il decreto legge elenca servizi e attività interessati a queste nuove limitazioni, tra cui i servizi educativi e le attività didattiche:

“- sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative

o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

– sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero”.