Proroga supplenze brevi anche se rientra titolare per Ministero si applica dal 17 marzo. Bozza nota

da Orizzontescuola

di redazione

Coronavirus e misure di tutela per i supplenti disposte dal Decreto Cura Italia: il Ministero sta predisponendo una nota in cui spiega come interpretare il riferimento normativo.

Il documento, disponibile sul sito dell’IC Cornelio di Rovito (CS) è una bozza (manca ancora il numero di protocollo) ma è importante perché risponde all’interrogativo di questi giorni, ossia la decorrenza della proroga dei contratti dei supplenti temporanei.

Personale docente

Il Ministero precisa innanzitutto che “la disposizione in esame, motivata dall’esigenza di potenziamento della didattica a distanza, può trovare applicazione solamente dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge” e dunque dal 17 marzo 2020, data in cui il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale o in data successiva.

Le segreterie hanno a disposizione sul SIDI un codice apposito N19  “Supplenza per la copertura del posto disponibile dopo il 31/12″, nell’ambito della quale dovrà essere spuntato uno specifico flag “Supplenza emergenza sanitaria COVID-19”.

Il termine è fissato sulla base dei DPCM in vigore al 3 aprile 2020, con eventuali proroghe nel caso di prolungamento della fase emergenziale.

In ogni caso la proroga o l’attribuzione della supplenza  è comunque subordinata al fatto che l’aspirante sia “provvisto di una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa” (art. 121, c. 1 del D.L. 18/2020), “disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso”

Personale ATA

Il Ministero precisa per le supplenze ATA non si dà luogo alla proroga nel caso di rientro del titolare.

Ferma restando la vigenza dei contratti di supplenza in essere sino alla loro scadenza, l’applicazione dell’art. 121 subordina la sottoscrizione di ulteriori contratti alla possibilità di poter svolgere le mansioni del profilo funzionale di appartenenza in modo agile, con la disponibilità di propria dotazione o attraverso il comodato sopra citato.

Per quanto concerne il personale ATA che, non essendo impiegabile, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la supplenza o la proroga della supplenza in essere è attribuibile solo per esigenze indifferibili e che non possano essere altrimenti coperte, secondo le disposizioni del Dirigente scolastico.

I soldi a disposizione

Le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria vengono comunicate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nella mensilità di riferimento.

Il dirigente scolastico pertanto avrà cura di verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate, operando se necessario le opportune valutazioni.

La Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti sta provvedendo a rendere noto l’importo disponibile presso ciascuna istituzione scolastica.

La bozza della nota