Supplenze, conferma se titolare rientra e le attività didattiche sono ancora sospese

da Orizzontescuola

di redazione

Supplenze, rientro titolare e proroga contratto al supplente.

Quesito

Buonasera, dal 7 Gennaio sto effettuando supplenze nella stessa scuola secondaria su sostegno. L’ ultimo rinnovo contrattuale ha le seguenti date dal 15/03 sino all’ 8 aprile. Ho saputo che il titolare è in procinto di “rientrare”. Quali sono i miei diritti?  Leggevo della possibilità che il contratto possa essere prolungato a prescindere dal rientro del titolare. È attuabile?

Rispondiamo al quesito del nostro lettore, anche alla luce della nota, in bozza, che abbiamo pubblicato questa mattina, in cui il Ministero fornisce ulteriori precisazioni dopo la nota del 18 marzo 2020.

Decreto cura Italia, nota 18 marzo e nuova nota ministero

Il decreto cura Italia, com’è ormai noto, ha previsto la continuità del rapporto lavorativo ai supplenti brevi e saltuari per tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica:

Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria…

Il Ministero, con la nota del 18 marzo 2020, ha indicato che la proroga dei contratti va effettuata a prescindere dal rientro del titolare:

L’articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria…

L’unico dubbio riguardava se la proroga si poteva applicare ai contratti stipulati prima del decreto e nel frattempo cessati oppure ai contratti in essere dal 17 marzo in poi. La nota pubblicata questa mattina chiarisce il dubbio:

Premesso che la disposizione in esame, motivata dall’esigenza di potenziamento della didattica a distanza, può trovare applicazione solamente dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, per dare attuazione a quanto previsto per la continuità dei contratti in essere al 17 marzo, data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 o in data successiva

In definitiva, la proroga dei contratti anche con rientro del titolare è possibile dal 17 marzo in poi e sino al termine della sospensione dell’attività didattica, che al momento è prevista sino al 3 aprile. Nella nota, al riguardo, si indica che sono previste eventuali proroghe nel caso di prolungamento della fase emergenziale.

Risposta al quesito

Alla luce di quanto detto sopra e di quanto esposto dal lettore:

  • se l’emergenza terminerà il 3 aprile (cosa improbabile, se non impossibile), il collega avrà comunque prorogato il contratto sino all’8 aprile; poi al rientro del titolare il contratto cesserà;
  • se l’emergenza sarà prorogata oltre il 3 aprile (cosa che avverrà), anche in caso di rientro del titolare, il contratto del collega sarà prorogato.