Nota MEF 8 novembre 2012, n. 157

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Ministero dell’Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE

 

OGGETTO:   Interventi in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223, dell’11 ottobre 2012. Illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2 e comma 22 del D.L. 78/2010.

 

Come noto con la sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla legittimità di alcuni articoli del Decreto Legge 31 maggio 2010, n 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli:

1)    articolo 9, comma 2, nella parte in cui disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;

2)    articolo 9, comma 22, del D.L.78/2010 nella parte in cui disponeva la riduzione dell’indennità speciale di cui all’articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al suddetto personale, negli anni 2011, 2012 e 2013;

3)    articolo 9, comma 22, del D.L.78/2010 nella parte in cui disponeva che, per il personale della Magistratura, Avvocati e Procuratori dello Stato, non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013;

4)    articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non escludeva l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Alla luce di tale sentenza, questa Direzione ha attivato i seguenti interventi:

–       in merito al punto 1) e 2), si è provveduto, sulla rata di novembre 2012, alla sospensione della riduzione del 5% e del 10% dei trattamenti economici superiori rispettivamente  a 90.000 e 150.000 euro, sospendendo l’applicazione di ogni ritenuta codice RR1, RR2, RR3 e RR4,  nonché alla sospensione della riduzione dell’indennità giudiziaria, codice assegno 525, attraverso la cessazione della ritenuta di categoria codice RIG, per tutto il personale interessato.

–       in merito al punto 3), a decorrere dalla rata di dicembre 2012, si provvederà all’adeguamento degli importi tabellari per il personale della Magistratura. Avvocati e Procuratori dello Stato, in applicazione del DPCM 23 giugno 2009 che stabiliva l’incremento, a titolo di acconto, del 3,04% (vedi messaggio n 89 del 27 luglio 2009).

–       Per quanto riguarda il punto 4) , è intervenuto il D.L. 29 ottobre 2012, n. 185, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2012, secondo cui “I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme gia’ erogate in eccedenza”.

Pertanto, in seguito a quanto disposto dal predetto decreto legge, nessun intervento deve essere effettuato da questa Direzione.

Per quanto riguarda la corresponsione degli arretrati relativi agli interventi già effettuati su rata novembre e a quelli predisposti per rata dicembre verrà a breve fornita apposita comunicazione.

IL DIRIGENTE

Roberta LOTTI