Vacanze Pasqua e assenza docente, Aran: giorni sospensione non si computano come malattia

da Orizzontescuola

di redazione

Assenza docente sino al giorno prima di un periodo di sospensione delle attività didattiche e poi nuova assenza il giorno della ripresa della citate attività: come computare il periodo di sospensione.

Orientamento ARAN

L’ARAN ha risposto ad un quesito su come considerare i giorni di sospensione delle attività didattiche nel caso in cui un docente si assenti per malattia il giorno prima delle vacanze di Natale o di Pasqua e poi il giorno di ripresa dopo le suddette vacanze.

Questa la risposta fornita dall’Agenzia:

A tal riguardo questa Agenzia ritiene opportuno richiamare la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.99, prot. n. 108127 secondo cui “…..i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due separati certificati che non li contemplino, siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi……Si deve, infine, precisare che diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo d’istituto la dichiarazione dell’avvenuta ripresa del servizio”.

La normativa su citata, dunque, tiene conto del fatto che la professione del docente non riguarda unicamente le attività di insegnamento ma tutta una serie di attività funzionali che possono essere svolte anche durante i periodi in cui le lezioni sono sospese. Infatti il periodo di sospensione delle lezioni è per il docente un periodo lavorativo, esclusi ovviamente i giorni festivi in esso rientranti

Quindi per far sì che il periodo di sospensione delle lezioni non venga considerato periodo di malattia, il docente dovrà formalmente manifestare la propria volontà di riprendere il servizio

Periodo intercorrente non va considerato malattia

Alla luce della risposta dell’Aran, i giorni di sospensione delle attività didattiche (ad esempio nel caso delle vacanze di Pasqua o Natale):

  • non possono essere computati come malattia, anche si è stati assenti per malattia sino al giorno prima delle vacanze e poi si riprende l’assenza per malattia il giorno di ripresa delle attività.;
  • quanto detto sopra a condizione che il docente manifesti formalmente la propria volontà di riprendere il servizio, inviando ad esempio una email alla scuola.

La risposta dell’Aran è motivata dal fatto che l’attività del docente non è solo legata all’insegnamento ma anche ad altre attività funzionali allo stesso che potrebbero svolgersi durante la suddetta sospensione.

Ciò a conferma di quanto da sempre sostenuto dalla nostra redazione, ovvero che non è legittimo da parte dei dirigenti scolastici, come purtroppo è accaduto spesso, attribuire d’ufficio come assenza tutto il periodo di sospensione delle lezioni.