Fondo unico offerta formativa, ARAN: risorse anno precedente anche per finalità diverse da quelle originarie

da Orizzontescuola

di redazione

Fondo unico offerta formativa: destinazione risorse dell’anno scolastico precedente. Orientamento ARAN.

Orientamento ARAN

E’ possibile, nell’anno scolastico in corso, destinare le economie del fondo d’istituto dell’anno scolastico precedente a finalità diverse da quelle originariamente previste? 

Affermativa la risposta dell’ARAN, confermando quanto da noi già scritto.

Avevamo affrontato l’argomento in Fondo MOF 2019/20: utilizzo risorse, economie anni precedenti e finalità, quando è stata firmata l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, tramite la quale si assegnano alle scuole le risorse del Fondo unico per il miglioramento dell’offerta formativa 2019/20.

Nell’articolo suddetto, abbiamo ricordato che il CCNL 2016/18 ha introdotto due importanti novità riguardo alle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche:

  1. l’istituzione del fondo unico denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa“;
  2. la possibilità di impiegare tutte le risorse disponibili in ciascun anno scolastico, anche per finalità differenti da quelle originarie.

1. Nel Fondo Unico per il miglioramento dell’offerta formativa, istituito dall’articolo 40 del CCNL 2016/2018, confluiscono tutte le risorse destinate a:

  • fondo dell’istituzione scolastica (lettera a)
  • attività complementari di educazione fisica (lettera b)
  • funzioni strumentali all’offerta formativa (lettera c)
  • incarichi specifici ATA (lettera d)
  • progetti nelle aree a forte rischio sociale (lettera e)
  • ore eccedenti per le sostituzioni del personale (lettera f)
  • attività di recupero nella scuola secondaria di II grado (comma 5 lettera b)
  • risorse del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti (comma 2 lettera a)
  1. L’articolo 40, comma 6, del CCNL 2016-18 (lo stesso che ha istituito il Fondo unico) predispone che uno specifico contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) individui criteri di riparto (per le finalità indicate nel medesimo CCNL) che permettano alle scuole di utilizzare integralmente le risorse disponibili ogni anno scolastico, comprese quelle non assegnate negli anni scolastici precedenti. Tali risorse, detta ancora l’articolo 40, possono essere impiegate per finalità diverse da quelle originarie. Così ha previsto il summenzionato CCNI 2019/20.

Risposta integrale dell’ARAN

Per completezza di informazione riportiamo la risposta integrale dell’ARAN.

E’ possibile, nell’anno scolastico in corso, destinare le economie del fondo d’istituto dell’anno scolastico precedente a finalità diverse da quelle originariamente previste? 

In via preliminare e generale, questa Agenzia ritiene opportuno evidenziare che con l’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 è stato istituito il nuovo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

In tale fondo sono confluite sia le risorse finanziarie elencate nel comma 1 dell’art. 40, sia le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, indicate nell’art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015 n. 107, e le risorse di cui all’articolo 1, comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardante la valorizzazione della professionalità dei docenti (art. 40, comma 2).

Dall’accorpamento di tutte queste risorse, il nuovo CCNL del 19.04.2018 del comparto Istruzione e Ricerca ha creato un unico nuovo fondo per la retribuzione accessoria del personale docente ed ATA, volto a remunerare il personale scolastico per le finalità designate dal comma 4 dell’articolo 40 sopra citato.

In sede di contrattazione integrativa nazionale, le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa vengono distribuite alle istituzioni scolastiche ed educative ai sensi dell’art. 40, comma 5, del CCNL del 19.04.2018 e sono, poi, attribuite alle singole istituzioni scolastiche tenendo conto dei parametri indicati al comma 7 del medesimo articolo.

Tali criteri di ripartizione assicurano l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti, le quali possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.