Coronavirus, esami di Stato II grado per i privatisti si svolgeranno a settembre

da Orizzontescuola

di redazione

Il decreto scuola approvato oggi ha precisato anche la procedura per gli esami di Stato dei candidati esterni.

Nell’articolo 1 comma 7 si legge:

  1. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 al termine dell’emergenza epidemiologica e sostengono l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria
    di cui all’articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.

L’ammissione agli esami, dunque, si svolgerà in presenza.

Nell’articolo 1, comma 4, lettera b, si legge che ci saranno specifiche disposizioni in relazione alla conduzione degli esami di Stato del primo ciclo:

“b) la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l’attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del citato decreto legislativo”.

Per quanto riguarda l’esame di Stato del secondo ciclo, l’articolo 1 comma 7 dà le seguenti disposizioni:

  1. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 al termine dell’emergenza epidemiologica e sostengono l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.