Congedo parentale straordinario, l’INPS conferma: si può richiedere fino al 13 aprile

da La Tecnica della Scuola

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, decreto “Cura Italia”, tra le misure di sostegno economico per famiglie e lavoratori connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto anche dei congedi parentali straordinari.

L’art. 23 (per il settore privato, per gli iscritti alla Gestione Separata e per i lavoratori autonomi) e l’art. 25 (per quanto riguarda il settore pubblico) prevedono dei congedi parentali aggiuntivi dal 5 marzo, decorrenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione prevista (al momento fino al 3 aprile 2020).

Il congedo è di massimo 15 giorni complessivi fruibili in maniera continuativa o frazionata. Il beneficio spetta anche per i figli adottivi, nei casi di affidamento e di collocamento temporaneo di minori.

Per i giorni fruiti, coperti da contribuzione figurativa, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Il decreto inizialmente aveva previsto la possibilità di utilizzare i giorni dal 5 marzo al 3 aprile 2020.

Ora, con l’estensione fino al 13 aprile della sospensione delle lezioni, ad opera del DPCM 1° parile, il congedo in questione potrà essere utilizzato fino a questa data. La conferma è arrivata dall’NPS con messaggio del 7 aprile.

L’INPS ribadisce che il congedo per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare.

La sua fruizione è inoltre subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

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