Didattica a distanza, PEI e PDP: quando bisogna aggiornarli. Modelli da scaricare

da Orizzontescuola

di Antonio Fundaro

Le novità introdotte nel sistema italiano dalla didattica a distanza non sono poche. Giornalmente, pare si siano esaurite le grandi tematiche da affrontare ma le numerose e frequenti sollecitazioni, di docenti e dirigenti scolastici, ma anche di genitori, ci costringono a riflettere su nuovi aspetti scaturiti da questa nuova modalità di erogazione della didattica.

È stato necessario, infatti, iniziare efficaci forme di rapporto educativo e di didattico a distanza per quegli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali, ad inizio d’anno scolastico o nel proseguo di esso, era stato predisposto un percorso educativo individualizzato (ai sensi della L. 104/92).

Nello specifico vale la pena ricordare che per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) va stilato con cadenza annuale un documento di programmazione che espliciti il percorso di personalizzazione individuato per ciascun alunno. Come è noto a tutti, questo documento prende il nome di PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità, di PDP (Piano Didattico Personalizzato) per quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento e altri BES.

È necessario ricordare, per non incorrere in errori, nell’eventualità si decidesse di intervenire sui documenti (ma non mi pare che ci siano dubbi né normativi né di necessità operativa didattica), di cosa stiamo parlando.

Il PEI per gli alunni con disabilità

Il PEI è naturalmente obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità in base alla L. 104/92 e al DPR 24/2/94 ed è compilato congiuntamente (responsabilità che è necessariamente condivisa per tutte le sue fasi) dalla Scuola e dai Servizi socio-sanitari che hanno in carico l’alunno. Le azioni che vengono indicate nel PEI devono essere connessi alle indicazioni in precedenza dettagliate nella Certificazione, nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. La famiglia ha un ruolo determinante e insostituibile nella redazione del PEI, collaborando con la scuola ai sensi e per gli effetti del DPR 24/2/94. Norma che di fatto definisce, in maniera dettagliata, i contenuti del PEI solo negli obiettivi generali. Un’eventuale articolazione dettagliata può essere eventualmente pattuita a livello locale, di solito ciò avviene, quando avviene, negli Accordi di programma. La scelta di modelli o di eventuali e necessari diversificati strumenti per la compilazione del PEI è affidata ai due soggetti (l’istituzione scolastica e i Servizi) che possiedono congiuntamente la responsabilità della sua redazione. Si definiscono a livello territoriale negli Accordi di programma.

Il PDP per gli alunni con DSA

Anche il PDP, come il PEI, è obbligatorio. Tale obbligo discende però dalla Legge 8 ottobre 2010, n. 170 che riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati ” DSA”. È, ma non espressamente denominato PDP, indicato nelle Linee Guida. Chi lo redige? È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile. Quali vincoli? Le azioni definite nel PDP devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella Certificazione di DSA consegnata alla scuola. Che ruolo ha la famiglia? Il PDP viene redatto in raccordo con la famiglia (Linee Guida 2011). La normativa vigente ne definisce i contenuti? I contenuti minimi del PDP sono indicati nelle Linee Guida sui DSA del 2011. Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione? La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci. Il PDP per gli alunni con altri BES È obbligatorio? La stesura del PDP è contestuale all’individuazione dell’alunno con BES. Non si può parlare strettamente di obbligo perché è conseguente a un atto di discrezionalità della scuola. Chi lo redige? È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile. Quali vincoli? Il PDP tiene conto, se esistono, di eventuali diagnosi o relazioni cliniche consegnate alla scuola. Che ruolo ha la famiglia? Il PDP è il risultato dello sforzo congiunto scuola-famiglia (CM n. 8 6/3/2013). La normativa vigente ne definisce i contenuti? Alcune novità sono introdotte dal DM 66/2017, (conosciuto come decreto sull’inclusione, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 31 luglio del 2017) e dal D.Lgs 96/2019, contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n. 107» Il DM 66/2017 va ricordato perché contiene l’impiego della classificazione ICF-CY per tratteggiare il Profilo di funzionamento dell’alunno con disabilità e per la successiva stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Il D.Lgs 96/2019

Relativamente al PEI, il D.Lgs 96/2019, e in previsione di un aggiornamento dello stesso, insiste sul principio di accomodamento ragionevole come principio conduttore per l’utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI (D.Lgs. 96/2019, art. 7, Modifiche all’art. 8 del D.Lgs 66/2017); inoltre, garantisce una maggiore dilatazione dell’adozione dei criteri dell’ICF anche all’accertamento della condizione di disabilità (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all’art. 5 del D.Lgs 66/2017)

Il decreto legislativo, inoltre, fa una delimitazione più attenta del PEI. L’art. 6 del D.Lgs 96/2019 ha presente che il documento deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione previsto, dallo stesso decreto, e più specificatamente, all’art. 8 del suddetto decreto. Il PEI, ed è questo il motivo che va rivisto, urgentemente, contiene (oltre a tanto altro che non specifichiamo perché interessa meno la revisione del PEI), ciascuno degli strumenti, delle strategie e degli interventi educativi e didattici (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4) utilizzati e, inoltre, perché rappresenta la raccolta di tutti gli interventi predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità.

Il Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione

Il decreto legislativo 96/2019 introduce, in ciascun istituto, il Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con certo requisito di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (GLO, D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017). Il decreto rappresenta chiaramente il rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell’inclusione scolastica tra GLO (per ciascuno dei singoli alunni) e GLI (operante a livello di intero istituto).

Il Dpcm dell’8 marzo 2020 e le “specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

Il Dpcm dell’8 marzo 2020, individua nei dirigenti scolastici coloro i quali “attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza”. Lo stesso DPCM specifica che sia necessario dare peculiare attenzione alle “specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

Il decreto-legge 23 febbraio 2020

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato in GU Serie Generale n. 45 del 23 marzo 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”, ha introdotto disposizioni che interessano anche le Istituzioni scolastiche.

A tal proposito, i successivi provvedimenti adottati dall’Esecutivo, hanno posto attenzione alle modalità di insegnamento/apprendimento a distanza, con una necessaria cura ai bisogni degli studenti con disabilità.

Nuovi fondi per ausili e sussidi per la disabilità

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, all’articolo 7 comma 3, prevede un cospicuo finanziamento di 10 milioni di euro l’anno per l’acquisto di sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa. Abilità diversa certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale cospicuo intervento finanziario sarà ed è utilizzato per il miglioramento dell’efficacia delle proposte educative e didattiche specifiche mediante l’uso di strumentazioni idonee a facilitare l’apprendimento di alunni e studenti con disabilità sulla base dei loro specifici bisogni formativi. Le risorse saranno assegnate ai Centri Territoriali di Supporto della regione sia per l’acquisto e la manutenzione che per l’erogazione del servizio. A fronte di questo surplus di finanziamenti le scuole possono chiedere sussidi didattici e attrezzature tecniche e inoltre ogni altra forma di ausilio tecnico nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva. Nella fase di elaborazione delle proposte progettuali, e nella fase di utilizzo, le scuole possono avvalersi della consulenza dei Centri Territoriali di Supporto e/o delle Ausilioteche regionali (GLIC) per un supporto di natura tecnica sulla scelta e sull’uso dei sussidi, delle attrezzature tecniche e degli ausili più adeguati.

Cosa si chiede agli insegnati di sostegno?

Nella fattispecie, i docenti di sostegno sono invitati ad individuare e concordare con i docenti del Consiglio di classe le attività e le modalità con cui svolgere la didattica a distanza, nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) di ogni singolo alunno. Per una efficace fruizione dei materiali da parte degli alunni e delle loro famiglie, sarà utile, avvalersi del Registro elettronico nonché di piattaforme già sperimentate o da sperimentare (liberamente indicate dagli insegnanti di sostegno interessati) nel corso dell’anno scolastico, formali e informali, individuate dai docenti, previo accordo con le famiglie.

Il PDP e gli insegnanti di classe

È necessario far presente ai docenti delle classi nelle quali sono presenti alunni con PDP che è necessario far sì che i materiali didattici interattivi e multimediali, con le relative attività, messi a punto per gli alunni per i quali è stato predisposto un piano didattico personalizzato, dovranno tenere conto delle esigenze individuali di ciascuno, nel rispetto della Legge 170\2010 e rispettive Linee Guida, nonché delle Direttive e delle Circolari emanate dal MIUR.

Quindi? Cosa fare e a chi farlo fare?

È necessario, dunque, che si provveda alla revisione dei PEI e dei PDP nei consigli di classe. Sotto forma di reale e totale revisione o sotto forma di appendice da allegare al documento principale.

Alleghiamo due diversi tipi di modulistica per ciascuna delle revisioni da effettuare PDP e PEI.

A revisionare il PEI sarà il GLH Operativo al quale è dato compito, con l’accordo unanime delle parti intervenute, di adottare una programmazione di tipo: 1) Semplificata, per mezzi, metodi, tempi e strategie ma riconducibili ai programmi ministeriali; o in alternativa 2) Differenziata, per obiettivi, non riconducibili/riconducibili ai programmi ministeriali dell’art. 13 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995. A tal riguardo apre particolarmente adeguata la proposta dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Marconi” di Torre Annunziata.

Saranno, invece, i coordinatori di classe che faranno il monitoraggio degli apprendimenti relativi agli studenti BES (certificati e non certificati), e si occuperanno di revisionare il PDP, avendo, altresì, cura di segnalare ai rispettivi dirigenti scolastici le eventuali necessità di strumentazione tecnologica da parte dello studente.

APPENDICE PDP

VERIFICA INTERMEDIA PEI – EMERGENZA CORONAVIRUS

VERIFICA INTERMEDIA PDP – EMERGENZA CORONAVIRUS

APPENDICE PEI