Supplenze: le FAQ SIDI. Prima del 17 marzo e dopo il 3 aprile niente proroga, adesso si attende monitoraggio 15 aprile

da Orizzontescuola

di redazione

Coronavirus: prosegue la nostra disamina di quanto accaduto al Ministero per la proroga dei contratti di supplenza breve anche se rientra il titolare.

Una situazione complessa, già messa subito in evidenza da alcuni sindacati, e per la quale anche il Capo Dipartimento Marco Bruschi ha anticipato un nuovo approfondimento. Coronavirus, proroga supplenza anche se rientra titolare. Non è ancora detta l’ultima parola

Al momento la situazione è questa

Proroga supplenza breve anche se rientra titolare

una prima FAQ che autorizzava, sulla scorta della nota MI del  18 marzo alla proroga dei contratti in caso di rientro del titolare ” solo a seguito di precisa comunicazione rispetto alle risorse messe a disposizione per tale finalità”.

F000214 – E’ possibile prorogare un contatto di supplenza nel caso di rientro del titolare?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che l’art. 121, del D.L. 18/2020, al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, prevede che “[…] nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’ attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia”. La Nota MI Prot. n. 392 del 18 marzo 2020 ha chiarito inoltre che “L’articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, dispone che l’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”: disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso.” Alla luce di quanto esposto, pertanto, nei limiti delle risorse presenti nel bilancio del Ministero dell’Istruzione, la singola Istituzione scolastica potrà stipulare contratti di supplenza in caso di rientro del titolare, solo a seguito di precisa comunicazione rispetto alle risorse messe a disposizione per tale finalità.

Tale FAQ è stata poi aggiornata con la FAQ F000234

F000234 – In caso di rientro del titolare, è possibile prorogare un contratto di supplenza breve e saltuaria scaduto alla data del 6 aprile?

Come disposto dall’art. 121 del D.L. 18/2020 nonché confermato nella nota MI 8615/2020, le proroghe dei contratti di supplenza breve e saltuaria, in caso di rientro del titolare, sono possibili solo a seguito di precisa comunicazione del competente ufficio del Ministero, riguardante le risorse messe a disposizione per tale finalità. In mancanza della suddetta comunicazione che individua le risorse finanziarie eventualmente assegnate per tale finalità, l’Istituzione scolastica non potrà prorogare alcun contratto di supplenza breve e saltuaria in caso di rientro del titolare.

Prima del 17 marzo niente proroga

F000233 – Le misure di cui all’art. 121 del D.L. 18/2020 possono trovare applicazione anche per i contratti di supplenza breve e saltuaria scaduti prima dell’entrata in vigore della suddetta norma (17 marzo 2020)?

Si ritiene che le misure di cui all’art. 121 del DL 18/2020, in base ai principi generali, possano trovare applicazione solo a partire dalla data di entrata in vigore della suddetta norma. Le suddette misure trovano dunque applicazione solo ai contratti che si sono conclusi a partire dalla data di entrata in vigore della norma (17 marzo 2020). Da ultimo, si precisa che, nei casi di rientro del titolare, la proroga è consentita solo a seguito di eventuale ed espressa comunicazione del MI rispetto alle risorse finanziarie messe a disposizione per tale finalità.

Chiusura funzioni SIDI

Si informa che le funzioni Cooperazione applicativa per la Gestione delle supplenze brevi e saltuarie sono state adeguate lo scorso venerdì, su richiesta dell’Amministrazione e in relazione alla nota ministeriale della DGRUF n. 8615 del 5/4/2020, al fine di inibire la stipula di nuovi contratti di supplenza breve dopo il rientro del titolare o la trasmissione a NoiPA di quelli già inseriti a sistema.
​​​​​​​Pertanto le procedure non consentono più alle segreteria in fase di inserimento di un nuovo prospetto R-1 per la tipologia N19 di selezionare il flag “Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19” oppure di mantenere la selezione del suddetto flag attiva per modificare e/o trasmettere i prospetti R-1 già inseriti della medesima tipologia.

Monitoraggio 15 aprile: nuove supplenze  “straordinarie” se scendono i livelli occupazionali

Si potrà tornare ad assegnare supplenze, anche se rientra il titolare, successivamente al 15 aprile e se i livelli occupazioni dei supplenti brevi si abbassano rispetto all’andamento storico.

Nella nota, infatti, si legge

Al fine di verificare che nelle prossime settimane i livelli occupazionali del personale a tempo determinato continuino ad attestarsi, a livello nazionale, sulla media dell’andamento storico della spesa, ovvero che non vi sia una riduzione della stessa, si informa che in data 15 aprile verrà effettuata un’apposita rilevazione dei contratti stipulati e caricati all’interno del sistema SIDI.  Sulla base di tale rilevazione sarà possibile desumere qual è la tendenza e, in caso di eventuale  prosecuzione della sospensione dell’attività didattica in presenza, se ricorrano i presupposti giuridici e contabili per attivare le misure previste dalla norma in esame (salvaguardare i livelli occupazionali nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili nel corrente esercizio).

Come detto sopra, dunque, l’applicazione della norma, secondo cui si potrà chiamare il supplente anche se rientra il titolare, sarà possibile soltanto se le supplenze si ridurranno rispetto all’andamento storico.

La nota sulle supplenze