Convertito in legge il decreto “cura Italia”

Convertito in legge il decreto “cura Italia”: le principali novità per le scuole

Il 30 aprile è entrata in vigore la legge 27/2020 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18/2020. I punti di maggior interesse per la scuola riguardano gli organi collegiali, il lavoro a distanza, i viaggi d’istruzione e la valutazione degli alunni.

Vediamo in sintesi le maggiori novità.

All’articolo 73 del decreto-legge 18 è stato aggiunto, anche su richiesta dell’ANP, il comma 2-bis che estende agli organi collegiali della scuola quanto già previsto per gli Enti Locali: “le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza”, anche se tale modalità non sia stata prevista in un regolamento.

Il comma 1 dell’articolo 87 conferma che, fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio), il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 tra cui sono comprese, come è ben noto, anche le istituzioni scolastiche ed educative. La DAD è una forma di lavoro agile, stante l’impossibilità di svolgere il servizio in presenza. Nello stesso articolo si precisa anche che il periodo trascorso in malattia, quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria dovuta al COVID-19 è equiparato al ricovero ospedaliero.

All’articolo 87, è stato aggiunto il comma 3-ter che conferisce validità e capacità di produrre effetti alla valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività di didattica a distanza a seguito dell’emergenza epidemiologica. Sul punto si attende l’emanazione delle ordinanze ministeriali previste dall’articolo 1 del decreto-legge 22/2020.

È stato, inoltre, aggiunto un intero articolo, l’88-bis, che disciplina i rimborsi di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici. Per i viaggi e le iniziative di  istruzione è stabilito che, se la scuola ha corrisposto un acconto al fornitore del servizio prima dell’esercizio del diritto di recesso, il fornitore stesso è tenuto al rimborso della somma versata (senza voucher) “quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado” non oltre i sessanta giorni dalla data di effettuazione del viaggio stesso. Per le classi intermedie, entro lo stesso termine, il fornitore può optare per l’emissione di voucher a favore della scuola, di pari importo rispetto all’acconto, da utilizzare entro un anno dall’emissione. A tal fine “sono fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari” (comma 8), ma la scuola può modificare modalità, classi, alunni, periodi, date, destinazioni. Il comma 12 stabilisce che l’emissione dei voucher “assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”. Su questo specifico aspetto pubblicheremo presto delle FAQ.

Ricordiamo, infine, che la FAQ n. F000218, consultabile nell’Help Desk Amministrativo Contabile del Ministero, ha fornito chiarimenti circa la contabilizzazione dei voucher.