Lettera al Ministro

Al Ministro dell’istruzione On. Lucia Azzolina
Viale di Trastevere
Roma
c/o segreteria.azzolina@istruzione.it

On. Ministro, dalla prima lettura delle circolanti bozze delle ordinanze relative alla valutazione e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si rilevano alcune evidenti criticità. Per quanto riguarda l’ordinanza sulla valutazione, si segnala quanto segue.

➢ Art. 3, co. 5 (“Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”).

Appare incongruo imporre la redazione di un piano degli apprendimenti individualizzati, quando già l’art. 2 D.lgs. 62/2017 (cui rinvia il medesimo art. 3, co. 1, della ordinanza) affida all’autonomia scolastica l’individuazione delle strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (comma 2), mentre il comma 3 di quel medesimo articolo stabilisce che “La valutazione [periodica e finale] è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto”. In altri termini, nella disciplina vigente sono già presenti indicazioni che possono essere valorizzate in vista di quelle attività didattiche che dovranno avviarsi dal primo settembre.

➢ Art. 6, co. 1 (“Per gli alunni ammessi alla classe successiva e nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi o di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale”).

Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria e dalla secondaria di primo a quella di secondo grado, tale disposizione può creare molta confusione, data la diversa provenienza degli alunni – anche da scuole diverse – e la conseguente diversa calibratura dei piani di apprendimento individualizzati che, peraltro, devono indicare “specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”. È difficile immaginare il peso che docenti di un diverso ordine di scuola potrebbero attribuire a indicazioni così dettagliate. Appare più utile lasciare che le scuole primarie e secondarie di primo grado si esprimano, come accade adesso, sul raggiungimento (pieno oppure parziale) degli obiettivi di apprendimento all’interno del documento di valutazione e che le scuole di destinazione effettuino – sugli alunni che non hanno raggiunto una competenza piena – una sorta di valutazione preliminare in vista del recupero da avviarsi a settembre. Si tratterebbe di un meccanismo analogo a quello che si adotta all’università, là dove non vi è lo sbarramento del numero chiuso: test di ingresso iniziale e recupero di eventuali debiti in itinere. Del resto, la pratica dei test di ingresso al passaggio di ordine di scuola è diffusa, se non generalizzata: questo sarebbe finalmente il momento di valorizzare appieno una buona pratica didattica.

➢  Art. 4, co. 2. È prevista una valutazione che faccia uso della “intera scala in decimi”, cosa ben diversa dal voto “espresso in decimi”, come sempre è stato, e questo implicherebbe probabilmente nuove delibere da parte dei collegi dei docenti che, solitamente, non prevedono valutazioni che scendano fino all’1 (uno). È senz’altro preferibile, quindi, lasciare che la valutazione sia “espressa in decimi”.

➢  Art. 6, commi 2 – 9 [recte, 6], circa il piano di integrazione degli apprendimenti. Questo piano sembrerebbe riguardare tutti gli alunni (le classi) coinvolti(e) dalla mancata realizzazione della progettazione di inizio anno. Se così è, anche questa disposizione rischia di creare molta confusione, soprattutto nel passaggio tra scuole di ordine diverso. Pure in questo caso, sembra meglio affidare una valutazione in tal senso alla scuola di destinazione. Anche perché la scuola da cui provengono gli alunni redige il piano con riferimento a “le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento” (comma 2), mentre la scuola di destinazione ha interesse a che gli studenti posseggano i prerequisiti necessari alla serena prosecuzione del loro percorso di studi, e solo quelli. Inoltre, nonostante si suggerisca l’utilizzo dell’organico dell’autonomia per il recupero delle attività didattiche non svolte, in alcuni casi ciò potrebbe risultare davvero difficile (pensiamo al caso di una scuola che debba far recuperare attività non svolte in materie non presenti nei propri piani di studio).

Tutto ciò, letto alla luce dell’ordinanza sull’esame di Stato, implica infine che nel fascicolo di un alunno di classe terza della scuola secondaria di primo grado potranno esservi fino a ben quattro documenti “finali” distinti: 1) il documento di valutazione, che indica anche il livello senso alla scuola di destinazione. Anche perché la scuola da cui provengono gli alunni redige il piano con riferimento a “le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento” (comma 2), mentre la scuola di destinazione ha interesse a che gli studenti posseggano i prerequisiti necessari alla serena prosecuzione del loro percorso di studi, e solo quelli. Inoltre, nonostante si suggerisca l’utilizzo dell’organico dell’autonomia per il recupero delle attività didattiche non svolte, in alcuni casi ciò potrebbe risultare davvero difficile (pensiamo al caso di una scuola che debba far recuperare attività non svolte in materie non presenti nei propri piani di studio).

Per quanto riguarda l’ordinanza ministeriale sull’esame conclusivo del primo ciclo, si rileva quanto segue:

  • grande aleatorietà della valutazione finale, evincibile dall’art. 7, co. 3, con possibilità di esplosione del contenzioso, dato che i genitori sono (giustamente) molto attenti al voto di diploma. In particolare, è richiesto alle scuole di varare, in tempi strettissimi, indicatori concernenti non solo la valutazione dell’elaborato, ma soprattutto quella del percorso triennale che, in precedenza, era elemento che concorreva alla valutazione di altri e non riceveva invece una valutazione a sé stante (cfr. art. 8, co. 8, D.Lgs. 62/2017 e art. 2, co. 4, D.M. 741/2017);
  • tempi troppo ristretti – tenendo conto anche delle necessarie delibere del collegio dei docenti – e conseguente impossibilità di gestire al meglio, contemporaneamente, la DAD che dovrebbe proseguire regolarmente per tutte le classi, terminali e intermedie. In particolare, entro il termine delle lezioni (art. 4, co. 3) ovvero entro il termine di un mese da oggi (che subirà ulteriori riduzioni in ragione della data di emanazione dell’ordinanza), ogni dirigente di scuola secondaria di primo grado si troverebbe a dover:
    1) riunire il collegio per deliberare modalità e criteri di valutazione dell’elaborato e del percorso triennale, in ossequio all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 62/2017 e al principio di pubblicità che deve informare la materia;
    2) riunire i consigli di classe per declinare detti criteri e modalità, individuare la tematica da assegnare a ciascun alunno e formulare proposte sul calendario delle presentazioni (art. 3, co. 1; art. 4, co. 3 e art. 6);
    3) assegnare un termine congruo per la formulazione dell’elaborato (almeno una settimana);
    4) partecipare, presiedendo i rispettivi consigli, alla presentazione degli elaborati (sei classi terze di circa 25 alunni richiedono, per una simile attività, almeno 13 giorni, compresi i sabati). Tutto questo, come già evidenziato, avrebbe luogo mentre ancora si sta svolgendo la DAD per tutte le classi e, dunque, potrebbe utilmente avvenire solo nel pomeriggio, con uno sforzo organizzativo oggettivamente spropositato rispetto all’attività da compiersi e senza nessuna garanzia di effettiva fattibilità.

Conclusivamente, proprio tenendo conto dell’attuale emergenza e del cambiamento profondo che la scuola italiana ha subito in un arco così breve di tempo, pare opportuno non richiedere sforzi organizzativi enormi, così concentrati e, comunque, del tutto sproporzionati.

Si suggerisce pertanto di lasciare all’autonomia delle istituzioni scolastiche la calendarizzazione delle operazioni d’esame, prevedendo che queste si concludano entro il termine, realistico, del 30 giugno.

Si chiede pertanto di apportare ai testi delle emanande ordinanze le modificazioni necessarie a risolvere le suddette criticità.

Si coglie l’occasione per inviare i più distinti saluti.

Il Presidente Nazionale ANP
Antonello Giannelli