Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095)
(GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 25)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 17 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020). (20A04100)
(GU Serie Generale n.189 del 29-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 26)
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Resta invariato il valore e l’efficacia dell’atto legislativo qui trascritto.
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00052)
(Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale – n. 128 del 19 maggio 2020)
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 128 del 19 maggio 2020). (20A02800)
(GU Serie Generale n.129 del 20-05-2020)
Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario:
– alla pagina 111, all’articolo 112:
nella rubrica le parole: «e comuni dichiarati zona rossa» sono soppresse;
al comma 1, primo periodo, le parole: «nonche’ i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, ….» sono soppresse;
– alla pagina 204, all’articolo 226, comma 1, anziche’: «… del virus COVID-19, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, …», leggasi: «… del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, ….»;
– alla pagina 228, all’articolo 249, comma 1, anziche’: «… del medesimo articolo 250, possono essere applicati…», leggasi: «… del medesimo articolo 247, possono essere applicati…».
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 128 del 19 maggio 2020). (20A02801)
(GU Serie Generale n.129 del 20-05-2020)
La data riportata in calce al decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pagina 252, deve intendersi «19 maggio 2020» anziche’ «18 maggio 2020».
da Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Titolo III
Misure in favore dei lavoratori
Capo II
Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali
Art. 83 Sorveglianza sanitaria
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’eta’ o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita’ che possono caratterizzare una maggiore rischiosita’. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita’ previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilita’ di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo puo’ essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. L’inidoneita’ alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non puo’ in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
4. Per le finalita’ di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attivita’ produttive in condizioni di salubrita’ e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalita’ lavorative l’INAIL e’ autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di eta’ non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l’anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
Titolo VIII
Misure di settore
Capo VIII
Misure in materia di istruzione
Art. 230 Incremento posti concorsi banditi
1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e’ stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.
2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e’ incrementato complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e’ stata bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, del Ministero dell’istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all’anno scolastico 2021/2022, sino all’assunzione di tutti i vincitori. All’onere di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 231 Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021
1. Al fine di assicurare la ripresa dell’attivita’ scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalita’:
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonche’ di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilita’, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalita’ didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonche’ a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attivita’ didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonche’ interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.
3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell’istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell’istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell’Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate , in favore delle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno gia’ realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicano al Ministero dell’istruzione, con le modalita’ dallo stesso stabilite, la necessita’ di ulteriori risorse per le medesime finalita’ previste al comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.
6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilita’ di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attivita’ in presenza, il Ministero dell’istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unita’ di personale coinvolti.
7. Per le finalita’ di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
8. Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.
9. Il Ministero dell’istruzione, dal giorno seguente all’entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l’ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l’obiettivo di accelerare l’avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.
10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalita’ in esso stabilite.
11. Il Ministero dell’istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 232 Edilizia scolastica
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: “Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l’assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell’istruzione qualora restino invariati le modalita’ di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione gia’ autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze.”.
2. In considerazione dell’attuale fase emergenziale e’ ammessa l’anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione gia’ autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. All’articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola “vincolate” e’ aggiunta la seguente “prioritariamente”;
b) dopo la parola “cantierizzazione” sono aggiunte le seguenti “e al completamento”.
4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.
5. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attivita’ didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalita’ sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, e’ da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell’istruzione procede all’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell’istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.
8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonche’ per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e’ incrementato di euro 30 milioni per l’anno 2020.
9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 233 Misure di sostegno economico all’istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni
1. Il fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e’ incrementato, per l’anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19.
2. Al fine di assicurare la necessaria tempestivita’ nell’erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l’anno 2020, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti dall’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell’adozione del Piano nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 8 del predetto decreto legislativo. Si prescinde dall’intesa qualora la stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni.
3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e’ erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo e’ ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in eta’ compresa tra zero e sei anni di eta’. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell’anno scolastico 2019/2020.
4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e’ erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di eta’, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo e’ ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni fino a sedici anni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni fino a sedici anni di eta’ iscritti nell’anno scolastico 2019/2020.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 234 Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica
1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonche’ per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano anche l’organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Il Ministero dell’istruzione affida la realizzazione del sistema informativo alla societa’ di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarita’ del Ministero dell’istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.
Art. 235 Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell’istruzione
1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e’ istituito un fondo, denominato “Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo e’ ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con l’unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Capo XII
Accelerazioni concorsi
Sezione III
Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni
Art. 263 Disposizioni in materia di flessibilita’ del lavoro pubblico e di lavoro agile
1. Al fine di assicurare la continuita’ dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita’ produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilita’ dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita’ di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalita’ organizzative possono essere individuate con uno o piu’ decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorita’.
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente articolo e’ valutata ai fini della performance.
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all’estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, e’ consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita’ sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.