Legge 17 luglio 2020, n. 77

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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095)

(GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 25)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, e’ abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 17 luglio 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020). (20A04100)

(GU Serie Generale n.189 del 29-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 26)

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Resta invariato il valore e l’efficacia dell’atto legislativo qui trascritto.


Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00052)

(Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale – n. 128 del 19 maggio 2020)


AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 128 del 19 maggio 2020). (20A02800)

(GU Serie Generale n.129 del 20-05-2020)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario:
– alla pagina 111, all’articolo 112:
nella rubrica le parole: «e comuni dichiarati zona rossa» sono soppresse;
al comma 1, primo periodo, le parole: «nonche’ i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, ….» sono soppresse;
– alla pagina 204, all’articolo 226, comma 1, anziche’: «… del virus COVID-19, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, …», leggasi: «… del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, ….»;
– alla pagina 228, all’articolo 249, comma 1, anziche’: «… del medesimo articolo 250, possono essere applicati…», leggasi: «… del medesimo articolo 247, possono essere applicati…».


ERRATA-CORRIGE  

Comunicato relativo al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 128 del 19 maggio 2020). (20A02801)

(GU Serie Generale n.129 del 20-05-2020)

La data riportata in calce al decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pagina 252, deve intendersi «19 maggio 2020» anziche’ «18 maggio 2020».


da Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Titolo III
Misure in favore dei lavoratori
Capo II
Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

Art. 83 Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’eta’ o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita’ che possono caratterizzare una maggiore rischiosita’. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita’ previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilita’ di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo puo’ essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L’inidoneita’ alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non puo’ in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

4. Per le finalita’ di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attivita’ produttive in condizioni di salubrita’ e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalita’ lavorative l’INAIL e’ autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi,  di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di eta’ non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l’anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Titolo VIII
Misure di settore

Capo VIII
Misure in materia di istruzione

Art. 230 Incremento posti concorsi banditi

  1.  Il numero  dei  posti  destinati  alla  procedura  concorsuale straordinaria di cui all’articolo  1  del  decreto-legge  29  ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla  legge  20  dicembre 2019, n. 159, viene  elevato  a  trentaduemila.  A  tal  fine,  fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo  dei  vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per  cui e’ stata bandita la procedura con decreto del Capo  del  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del  Ministero dell’istruzione, 23 aprile 2020, n. 510,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti  salvi  tutti  gli effetti, anche successivamente all’anno  scolastico  2022/2023,  sino all’assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.

  2.  Il numero  dei  posti  destinati  alla  procedura  concorsuale ordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera  d),  del  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e’  incrementato  complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il  limite  annuale  di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29  ottobre  2019,  n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20  dicembre  2019,  n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori  possono  essere  disposte, per le regioni e classi di concorso  per  cui  e’  stata  bandita  la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema  educativo di istruzione e di  formazione,  del  Ministero  dell’istruzione,  21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  28  aprile 2020, n. 34, di  cui  sono  fatti  salvi  tutti  gli  effetti,  anche successivamente all’anno scolastico 2021/2022, sino all’assunzione di tutti i vincitori. All’onere di cui al presente articolo,  pari  a  4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai  sensi  dell’articolo 265.

Art. 231 Misure per sicurezza  e  protezione  nelle  istituzioni  scolastiche statali e per lo svolgimento in  condizioni  di  sicurezza  dell’anno scolastico 2020/2021

  1. Al fine di assicurare la ripresa  dell’attivita’  scolastica  in condizioni di sicurezza  e  di  garantire  lo  svolgimento  dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni  scolastiche  di  cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e’ incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.

  2. Le risorse di cui  al  comma  1  sono  destinate  alle  seguenti finalita’:

  a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro,  per  la  didattica  a distanza  e  per  l’assistenza  medico-sanitaria  e  psicologica,  di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

  b) acquisto  di  dispositivi  di  protezione  e  di  materiali  per l’igiene  individuale  e  degli  ambienti,  nonche’  di  ogni   altro materiale,   anche   di   consumo,   in    relazione    all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

  c)  interventi  in  favore  della  didattica  degli  studenti   con disabilita’, disturbi specifici di  apprendimento  ed  altri  bisogni educativi speciali;

  d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e  a dotare le scuole e gli studenti  degli  strumenti  necessari  per  la fruizione di  modalita’  didattiche  compatibili  con  la  situazione emergenziale nonche’ a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;

  e)  acquisto  e  utilizzo  di  strumenti  editoriali  e   didattici innovativi;

  f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la  loro  dotazione allo svolgimento dell’attivita’ didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia  straordinaria e sanificazione, nonche’ interventi di realizzazione,  adeguamento  e manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,  di  ambienti didattici    innovativi,    di    sistemi    di    sorveglianza     e dell’infrastruttura informatica.

  3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti,  ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica,  le  istituzioni  scolastiche  ed  educative statali destinatarie  delle  risorse  di  cui  al  comma  1  potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite  del  10  per cento delle stesse e nel rispetto  delle  tempistiche  stabilite  dal comma 5.

  4. Le risorse di cui al comma 1  sono  assegnate  alle  istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell’istruzione  sulla base dei criteri e parametri vigenti per la  ripartizione  del  fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui  al  citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30  settembre  2020  alla  realizzazione  degli  interventi  o  al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di  cui al comma 2, secondo le  proprie  esigenze.  Sulla  base  di  apposito monitoraggio,  il  Ministero  dell’istruzione  dispone  un  piano  di redistribuzione delle risorse non impegnate  dalle  istituzioni  alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono  tempestivamente versate ad apposito capitolo dell’Entrata del  Bilancio  dello  stato per  essere  riassegnate  al  fondo  per   il   funzionamento   delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  ed  assegnate  ,  in  favore  delle istituzioni  che,  alla  data  del  30  settembre  2020,  hanno  gia’ realizzato gli interventi o completato le  procedure  di  affidamento degli stessi  e  comunicano  al  Ministero  dell’istruzione,  con  le modalita’ dallo stesso stabilite, la necessita’ di ulteriori  risorse per le medesime finalita’ previste al comma 2. Tali risorse  dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o  impegnate  in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

  6. Al fine di garantire il  corretto  svolgimento  degli  esami  di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, assicurando la  pulizia  degli ambienti scolastici secondo gli  standard  previsti  dalla  normativa vigente e la possibilita’ di utilizzare, ove necessario,  dispositivi di protezione individuale da parte degli  studenti  e  del  personale scolastico  durante  le   attivita’   in   presenza,   il   Ministero dell’istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni  scolastiche statali e paritarie, che  sono  sede  di  esame  di  Stato,  apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di  unita’ di personale coinvolti.

  7. Per le finalita’ di cui al comma 6  sono  stanziati  euro  39,23 milioni  nel  2020  sui  pertinenti  capitoli  del   fondo   per   il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.

  8. Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato ad  anticipare  alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi  6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.

  9. Il Ministero dell’istruzione, dal giorno seguente all’entrata in vigore  del  presente  decreto-legge,   comunica   alle   istituzioni scolastiche  ed   educative   statali   l’ammontare   delle   risorse finanziarie da assegnare di  cui  al  comma  1,  con  l’obiettivo  di accelerare l’avvio delle procedure  di  affidamento  e  realizzazione degli interventi.

  10. I revisori dei conti  delle  istituzioni  scolastiche  svolgono controlli successivi sull’utilizzo delle risorse finanziarie  di  cui al presente articolo in relazione alle finalita’ in esso stabilite.

  11. Il Ministero dell’istruzione garantisce la gestione  coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed  assicura  interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in  favore  delle istituzioni  scolastiche,  attraverso  il  servizio  di   Help   Desk Amministrativo  –  Contabile  e  la  predisposizione   di   procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e  alla rendicontazione delle risorse.

  12. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni  di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Art. 232 Edilizia scolastica

  1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013, n.  128,  e’  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   “Eventuali successive variazioni relative  ai  singoli  interventi  di  edilizia scolastica, ivi comprese  l’assegnazione  delle  eventuali  economie, sono  disposte  con  decreto  del  Ministro  dell’istruzione  qualora restino invariati le modalita’ di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione  gia’  autorizzati  a  favore  delle  singole regioni, e comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze.”.

  2. In considerazione  dell’attuale  fase  emergenziale  e’  ammessa l’anticipazione del 20 per cento del  finanziamento  sulle  procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge  12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8 novembre 2013, n. 128,  nell’ambito  della  programmazione  triennale nazionale 2018-2020  e  nei  limiti  dei  piani  di  erogazione  gia’ autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 177-bis, della  legge  24 dicembre 2003, n. 350.

  3. All’articolo  1,  comma  717,  terzo  periodo,  della  legge  28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

  a)  dopo  la   parola   “vincolate”   e’   aggiunta   la   seguente “prioritariamente”;

  b) dopo la parola “cantierizzazione” sono aggiunte le  seguenti  “e al completamento”.

  4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a  cura  degli enti locali per interventi di edilizia  scolastica  durante  la  fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a  procedere  al  pagamento  degli  stati  di avanzamento dei lavori anche in deroga  ai  limiti  fissati  per  gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.

  5. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di  edilizia durante  la  fase  emergenziale  di   sospensione   delle   attivita’ didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a  procedure  per l’assegnazione delle risorse in  materia  di  edilizia  scolastica  i concerti e i pareri delle  Amministrazioni  centrali  coinvolte  sono acquisiti entro il termine di  10  giorni  dalla  relativa  richiesta formale. Decorso tale termine, il  Ministero  dell’istruzione  indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di  servizi  convocando tutte le Amministrazioni interessate e  trasmettendo  contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

  6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si  svolge  in  forma simultanea e in modalita’ sincrona, anche in  via  telematica,  e  si conclude entro e non oltre  sette  giorni  dalla  sua  indizione.  La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di  assenso,  comunque  denominati,  da parte delle amministrazioni coinvolte nel  procedimento.  La  mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, e’ da intendersi quale silenzio  assenso.  Con  la  determinazione motivata   di   conclusione   della    conferenza,    il    Ministero dell’istruzione procede all’adozione degli atti e  dei  provvedimenti di propria competenza.

  7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si  applicano  a  tutti  i procedimenti in corso per i quali il Ministero  dell’istruzione  deve ancora acquisire concerti  o  pareri  da  parte  di  altre  pubbliche amministrazioni centrali.

  8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi  urgenti  di edilizia scolastica, nonche’ per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico  2020-2021,  il  fondo  per  le emergenze di cui al Fondo unico  per  l’edilizia  scolastica  di  cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre  2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012, n. 221, e’ incrementato di euro 30 milioni per l’anno 2020.

  9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8  si  provvede  ai  sensi dell’articolo 265.

 Art. 233 Misure di sostegno economico all’istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni

  1. Il fondo di cui  all’articolo  12  del  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 65, e’ incrementato, per l’anno 2020, di  15  milioni di euro anche in conseguenza dell’emergenza causata dalla  diffusione del Covid-19.

  2.   Al   fine   di   assicurare   la   necessaria    tempestivita’ nell’erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui  al  comma 1, solo per  l’anno  2020,  si  provvede  con  decreto  del  Ministro dell’istruzione,  previa  intesa  in  Conferenza   unificata,   fermi restando i criteri previsti dall’articolo 12 del decreto  legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  anche  nelle  more  dell’adozione  del  Piano nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo  8  del predetto decreto legislativo. Si  prescinde  dall’intesa  qualora  la stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni.

  3. Ai  soggetti  che  gestiscono  in  via  continuativa  i  servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  e’ erogato un contributo complessivo di 65  milioni  di  euro  nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette  o  delle  compartecipazioni  comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione  dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate  per  contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro  dell’istruzione il  predetto  contributo  e’  ripartito  tra  gli  uffici  scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in eta’  compresa tra zero  e  sei  anni  di  eta’.  Gli  uffici  scolastici  regionali provvedono al successivo riparto in favore dei  servizi  educativi  e delle  istituzioni  scolastiche  dell’infanzia  non  statali  di  cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  65,  in proporzione  al  numero  di  bambini  iscritti  nell’anno  scolastico 2019/2020.

  4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti  parte  del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge  10 marzo 2000, n. 62, e’ erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico  in  relazione alla  riduzione  o  al  mancato  versamento  delle  rette   o   delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino  ai sedici anni di eta’, determinato dalla sospensione   dei  servizi  in presenza  a  seguito  delle  misure  adottate  per   contrastare   la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell’istruzione  il predetto contributo e’ ripartito tra gli uffici scolastici  regionali in proporzione al numero degli alunni fino  a  sedici  anni  iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo  riparto  in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e  secondarie in proporzione al numero  di  alunni  fino  a  sedici  anni  di  eta’ iscritti nell’anno scolastico 2019/2020.

  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 150  milioni  di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Art. 234 Misure per il sistema  informativo  per  il  supporto  all’istruzione scolastica

  1. Al fine di realizzare un sistema informativo  integrato  per  il supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione  scolastica,  per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi  multidimensionale  dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per  il personale scolastico, nonche’ per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche  attraverso  le  tecnologie dell’intelligenza artificiale e  per  la  didattica  a  distanza,  e’ autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro  per  l’anno  2020.  Gli interventi  di   cui   al   periodo   precedente   riguardano   anche l’organizzazione e  il  funzionamento  delle  strutture  ministeriali centrali  e  periferiche.  Il  Ministero  dell’istruzione  affida  la realizzazione  del  sistema  informativo   alla   societa’   di   cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1  si  provvede  a  valere sulle risorse del Programma operativo  nazionale  «Per  la  scuola  – competenze e ambienti per l’apprendimento», riferito  al  periodo  di programmazione 2014/2020 a titolarita’ del Ministero dell’istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952  del  17 dicembre  2014,  in  coerenza  con  quanto  previsto   dalla   stessa programmazione.

Art. 235 Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il  Ministero dell’istruzione

  1. Al fine di contenere  il  rischio  epidemiologico  in  relazione all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, nello stato  di  previsione del Ministero  dell’istruzione  e’  istituito  un  fondo,  denominato “Fondo  per   l’emergenza   epidemiologica da   COVID-19”,   con   lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel  2021.  Il  fondo  e’  ripartito   con   decreto   del   Ministro dell’istruzione di concerto con il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze,  con  l’unico  vincolo  della  destinazione  a   misure   di contenimento del  rischio  epidemiologico  da  realizzare  presso  le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi  programmati di  finanza  pubblica.  Al  relativo  onere  si  provvede  ai   sensi dell’articolo 265.

Capo XII
Accelerazioni concorsi

Sezione III
Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni

Art. 263 Disposizioni in materia di flessibilita’ del lavoro  pubblico  e  di lavoro agile

  1. Al fine di assicurare la continuita’ dell’azione  amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni  di  cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, alle esigenze  della  progressiva  riapertura  di  tutti  gli  uffici pubblici e a quelle   dei  cittadini  e  delle  imprese  connesse  al graduale riavvio delle attivita’  produttive  e  commerciali.  A  tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione  dei servizi  attraverso   la   flessibilita’   dell’orario   di   lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e  settimanale,  introducendo modalita’ di interlocuzione programmata, anche  attraverso  soluzioni digitali  e  non  in  presenza  con  l’utenza.  Ulteriori   modalita’ organizzative possono essere individuate con uno o piu’  decreti  del Ministro per la pubblica amministrazione.

  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si  adeguano  alle  vigenti prescrizioni  in  materia  di  tutela  della  salute  adottate  dalle competenti autorita’.

  3. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  assicurano adeguate  forme  di  aggiornamento  professionale   alla   dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente articolo e’ valutata  ai fini della performance.

  4. La presenza dei lavoratori negli uffici all’estero di  pubbliche amministrazioni,  comunque  denominati,  e’  consentita  nei   limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita’ sanitarie  locali per il contenimento della diffusione  del  Covid-19,  fermo  restando l’obbligo di mantenere il distanziamento  sociale  e  l’utilizzo  dei dispositivi di protezione individuali.