Covid-19: obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale

Covid-19: obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale

L’art. 83 del decreto-legge 34/2020 “Rilancio” dispone che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale (ovvero fino al 31 luglio), i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Il comma 2 dello stesso articolo prosegue sostenendo che, per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.

In vista dello svolgimento in presenza dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, consigliamo ai colleghi di procedere, innanzitutto, alla ricognizione dei lavoratori che ritengono di trovarsi in condizione di fragilità per avviarli alla sorveglianza sanitaria eccezionale, avvalendosi del modello messo a disposizione degli iscritti ANP.

Inoltre, qualora non fosse già stato nominato il Medico competente, suggeriamo di provvedere per far fronte all’attuale necessità assegnando un incarico temporaneo fino al 31 luglio, data attualmente individuata come termine della fase emergenziale. Data la durata ridotta dell’incarico e la conseguente contenuta remunerazione dello stesso, nonché l’urgenza di garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale in vista dell’avvio dell’esame, è possibile procedere alla individuazione anche senza la previa procedura comparativa ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

In alternativa alla nomina, permanente o temporanea, del Medico competente, i colleghi rivolgeranno all’INAIL la richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale resa obbligatoria dal DL 34/2020, avvalendosi del modello appositamente predisposto dall’ANP .