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da Il Sole 24 Ore

di Francesca Lascialfari

Sarà una prova finale più “leggera”. Come disposto dal Dl 22/2020, il ministero dell’Istruzione, lo scorso 16 maggio , ha emanato l’ordinanza numero 9 sugli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per il 2019/20. La revisione dell’esame presenta profondi cambiamenti e ha sollevato dubbi e critiche da parte del Consiglio superiore della Pubblica istruzione (Cspi) che, nel parere espresso, richiama «l’articolo 33, comma 5, della Costituzione che, prescrivendo un esame di Stato per l’ammissione al ciclo successivo di scuola, induce a presumere che lo scrutinio finale e l’esame di Stato debbano essere tenuti distinti». La modifica in questione è la disposizione che, invece, fa coincidere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno. L’ordinanza stabilisce che, nello scrutinio finale, il consiglio di classe esprimerà una (unica) valutazione complessiva in decimi sulla base dell’attività didattica svolta, in presenza e a distanza, tenuto conto delle valutazioni conseguite nelle singole discipline, dell’elaborato prodotto dall’alunno e della presentazione dinanzi al consiglio di classe in videoconferenza, nonché del percorso scolastico triennale.

Per gli alunni con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, l’esame e la valutazione finale vengono effettuati sulla base, rispettivamente, del Piano educativo individualizzato e del Piano didattico personalizzato.

Articolazione dell’esame

L’articolazione dell’esame prevede che gli alunni delle classi terze producano un elaborato inerente una tematica individuata che verrà condivisa dall’alunno con i docenti della classe, i quali terranno conto, per ciascun alunno, delle caratteristiche individuali e dei livelli di competenza acquisiti. La tematica individuata dovrà consentire all’alunno di utilizzare conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nel percorso di studi che in altri contesti di vita personale, assicurando la trasversalità tra le discipline.

Il lavoro dovrà presentare carattere di originalità e potrà essere prodotto sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappe; nei percorsi a indirizzo musicale, il lavoro potrà anche assumere la forma di produzione artistica, tecnico-pratica o strumentale. La presentazione del lavoro da parte dell’alunno si terrà, secondo un calendario determinato dalla scuola, in modalità sincrona a distanza entro la data dello scrutinio finale e consentirà ai docenti di valorizzare e valutare attentamente l’elaborato, su scala decimale, sulla base di una griglia di valutazione predisposta dal collegio dei docenti.

La valutazione

L’alunno che ottenga una valutazione finale di almeno sei decimi consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione; la lode, in caso di percorso triennale particolarmente positivo e di valutazione finale di dieci decimi, potrà essere attribuita con deliberazione all’unanimità. L’esclusione dagli scrutini o dagli esami può avvenire esclusivamente sulla base di idonei provvedimenti emanati, in base allo Statuto delle studentesse e degli studenti, a seguito di specifiche sanzioni disciplinari.

Per i candidati privatisti, le modalità di conduzione dell’esame sono le stesse dei candidati interni, con valutazione finale riferita all’elaborato e alla sua presentazione. Per quanto riguarda, infine, i percorsi di primo livello – primo periodo didattico – di istruzione degli adulti, l’esame di Stato coincide con la valutazione finale effettuata dai docenti del gruppo di livello e tiene conto del livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali e di un elaborato su un argomento di studio o un progetto di vita o di lavoro, nonché della partecipazione del candidato alle attività didattiche svolte.