Maturità 2020: potrà essere necessaria la sessione straordinaria

da Orizzontescuola

di Giovanna Onnis

Gli studenti che devono sostenere l’esame di Stato potrebbero trovarsi nelle condizioni di non poter partecipare alla prova d’esame nei tempi stabiliti nel calendario predisposto dalla commissione d’esame.

Tale impedimento, determinato da assenza per malattia, che dovrà essere accertata mediante visita fiscale, o da grave e documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione d’esame, rende, quindi, impossibile allo studente lo svolgimento dell’esame, sia in presenza che in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, nella data prevista.

In questo caso è possibile rinviare la prova d’esame del candidato temporaneamente impossibilitato a sostenerla

Prova d’esame rinviata: quali possibilità per lo studente

La prova d’esame può essere rinviata con diverse modalità in funzione delle problematiche, più o meno facilmente risolvibili, che interessano lo studente.

1- Prova d’esame entro i termini di chiusura dei lavori della commissione

La prova d’esame può essere sostenuta successivamente alla data calendarizzata per lo studente, ma entro il termine di chiusura dei lavori, previsto dal calendario deliberato dalla commissione d’esame.

2- Prova d’esame in sessione straordinaria

Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si trovano nelle condizioni di non poter partecipare alla prova d’esame nella data prevista, possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.

La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, deve comunicare agli interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

3- Prova d’esame da proseguire e completare

Un’altra possibilità di rinvio della prova d’esame si può prevedere in seguito all’interruzione della stessa una volta iniziata, per sopraggiunto impedimento dal parte del candidato.

Come chiarisce, infatti, l’art.21 comma 4 dell’OM sull’Esame di Stato 2020, qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a proseguire o completare il colloquio, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in quale modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, secondo quanto disposto nei due casi indicati sopra.