Ordinanze Esami di Stato e valutazione: chiarimenti su elaborato, insufficienze, recuperi. Nota Ministero

da Orizzontescuola

di redazione

Nota 8464 del 25 maggio 2020. Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative.

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione

In caso di mancata trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte dei candidati interni, si terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto stabilito nei criteri per la valutazione finale, deliberati dai collegi dei
docenti. Ciò non comporta in automatico il non superamento dell’esame.

Per i candidati privatisti la trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono invece obbligatori e la mancanza anche di uno solo dei due elementi determina il mancato conseguimento del diploma, visto che
l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli elementi di valutazione.

Esami Maturità

Per ciò che riguarda gli Esami di Stato di II grado, la nota precisa che nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.
In merito alla previsione di cui all’art. 16, comma 3 (La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati), si precisa che l’assegnazione del materiale ai singoli candidati è effettuata il giorno stesso in cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio.

Valutazione alunni

Nei casi di alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, la stessa nota precisa che anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione
scolastica.

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, per le discipline non più impartite nella classe
successiva il consiglio di classe predispone comunque il percorso di recupero nel piano di apprendimento individualizzato.

In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico contemplate all’articolo 4, comma 4, si precisa che tale integrazione non può essere superiore ad un punto.

Verbalizzazioni

Infine sulle verbalizzazioni, la nota raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere, utilizzando per esempio la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale.

La nota