Per un governo democratico della Scuola della Costituzione

Coordinamento Nazionale per la Scuola della Costituzione

Incontro pubblico

Per un governo democratico della Scuola della Costituzione

domenica 16 dicembre 2012

Palazzo della Provincia – via IV Novembre 119 – Roma

Sala Di Liegro (Piano I)

PROGRAMMA

Ore 10.30 – Apertura dei lavori: Antonia Sani

Introduzione: Carlo Salmaso

(Comitato Genitori ed Insegnanti per la scuola Pubblica di Padova)

Presentazione della proposta: Corrado Mauceri

Ore 11.30 – Dibattito con le Organizzazioni sindacali, le associazioni professionali e del mondo della scuola, le rappresentanze di movimenti, studenti, genitori

Ore 13.30 – Pausa pranzo in loco

Ore 14.30 – Ripresa del dibattito

Ore 15.30 – Tavola rotonda con le forze politiche di sinistra e centrosinistra

Ore 17.00 – Conclusioni

 

COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE

Norme per il governo della Scuola della Costituzione

ART. 1
Il governo democratico della scuola della Costituzione

1. Al fine di permettere alle scuole statali di ogni ordine e grado di conseguire le finalità istituzionali di cui agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, nel rispetto della libertà di insegnamento intesa come garanzia di pluralismo e strumento di sviluppo della libertà di pensiero e dello spirito critico delle giovani generazioni, il sistema scolastico statale è governato, sia a livello di istituto sia a livello territoriale e nazionale, da organismi rappresentativi, secondo le disposizioni della presente legge.
2. E’ garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. La libertà di insegnamento è altresì esercitata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
4. Il Ministro dell’istruzione dell’Università e della Ricerca e le Regioni per quanto previsto dal Titolo V della Costituzione, mantengono le funzioni attribuite dalle leggi in vigore, ad eccezione di quelle attribuite dalla presente legge agli organismi rappresentativi di cui al comma 1.

ART. 2
L’autonomia delle istituzioni scolastiche statali
1. La disciplina dell’autonomia delle istituzioni scolastiche statali, richiamata dall’art. 117 della Costituzione , è riservata alle leggi statali ed agli atti aventi forza di legge.
2. Le istituzioni scolastiche statali esercitano l’autonomia sulla base dell’art. 21 della L. 15/03/1997 n. 59 e del DPR 08/03/1999 n. 275 e costituiscono per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita.
3. Le funzioni attribuite ai sensi del DPR. 8/3/1999 n.275 al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, a garanzia dell’autonomia del sistema scolastico statale sono trasferite al Consiglio Nazionale dell’Istruzione di cui all’ art. 16 della presente legge.
In alternativa
Le funzioni attribuite ai sensi del DPR. 8/3/199 n.275 al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca sono esercitate, previo parere conforme del Consiglio Nazionale dell’Istruzione di cui all’ art. 16 della presente legge.

ART. 3
Istituzione delle scuole statali di ogni ordine e grado
1. Ai sensi degli articoli 33 e 34 della Costituzione, tutti i residenti in territorio italiano, ancorché privi della cittadinanza italiana, hanno diritto a frequentare la scuola statale di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola dell’infanzia e sono assoggettati all’obbligo di cui al comma 2.
2. L’obbligo dell’istruzione scolastica inizia a cinque anni e si completa al diciottesimo anno di età. L’istruzione scolastica obbligatoria, comprensiva di tutti gli strumenti didattici, della mensa e dei trasporti, è gratuita.
In alternativa
aggiungere dopo gratuito, per coloro che hanno un reddito familiare inferiore ad euro….
3. Lo Stato è tenuto a garantire l’effettività del diritto all’istruzione scolastica e ad istituire a tal fine proprie scuole sulla base di piani regionali, deliberati dalle Regioni, previo parere dei consigli scolastici regionali e determinati secondo parametri definiti dal Consiglio Nazionale dell’Istruzione d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Economia.
In ogni caso ciascuna istituzione scolastica non può avere un numero complessivo di alunni superiore a 800 e di norma non può comprendere più di due Comuni.1
4. Al fine di garantire l’effettività del diritto all’istruzione, fermo restando l’obbligo dell’osservanza, in ogni caso, delle norme di sicurezza e di igiene, il numero massimo degli alunni per ciascuna classe non può essere superiore al 25 ed è ridotto a 20 (in alternativa della metà) in presenza di alunni con disabilità .

ART. 4
Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche
1. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche sono caratterizzati dalla partecipazione democratica di tutti i soggetti che concorrono al percorso formativo degli alunni e sono:

  1. il Consiglio di Istituto
  2. Il Collegio dei docenti
  3. Il consiglio di classe
  4. il nucleo di autovalutazione

1. Se la scuola deve essere un luogo di confronto aperto anche al sociale, devono essere esclusi i mega istituti ed istituti su più comuni che rendono difficile le forme di partecipazione
2. In ciascuna istituzione scolastica sono inoltre previste le assemblee dei genitori e degli studenti con i poteri consultivi e di proposte concernenti l’attività scolastica, di cui agli articoli 6 e 13 della presente legge, e del personale Ata la cui attività è disciplinata con regolamento del Consiglio d’Istituto2.

ART. 5
Funzioni del Consiglio di Istituto
1. Il Consiglio di Istituto è costituito e svolge la propria attività secondo le modalità previste dall’art. 8 del Decreto Legislativo n. 297/94 che si intendono integralmente riportate.
2. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su proposta del Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno 3 decimi dei componenti, oppure su richiesta dell’assemblea del personale ATA, dei genitori o degli studenti con le modalità ed i tempi previsti dal regolamento di istituto. La convocazione del Consiglio di Istituto in ogni caso deve essere resa pubblica mediante affissione nell’albo e tramite il sito web della scuola.
3. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche. L’eventuale audizione di esperti su specifici argomenti deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto, a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 6
1. Il Consiglio di Istituto è l’organo di indirizzo generale dell’attività scolastica, ha potere deliberante nelle materie previste nell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 297/94 e nel DPR n. 275/99, salvo quanto diversamente deliberato nella presente legge.
2. Al fine di garantire l’autonomia delle istituzioni scolastiche tutti i contributi erogati, a qualsiasi titolo, alle istituzioni scolastiche non possono essere subordinati a vincoli di destinazione.
3. Il Consiglio d’Istituto non può deliberare alcun contributo o onere di qualsiasi natura a carico degli studenti e dei loro genitori, fatti salvi i casi previsti dalla legge3.
4. Il Consiglio d’Istituto è tenuto entro 15 giorni a pronunciarsi con adeguata motivazione sulle proposte formulate dal collegio dei docenti, dall’assemblea del personale ATA, dalle assemblee dei genitori e/o degli studenti, previa audizione, ove richiesta, di una delegazione dei proponenti.

2 Il regolamento del Consiglio d’Istituto si rende necessario per gli Istituti intercomunali 3 Negli Istituti Professionali è previsto il contributo per il funzionamento dei laboratori

ART. 7
1. Le delibere del Consiglio d’Istituto sono immediatamente esecutive e sono pubblicate entro tre giorni nell’albo e nel sito dell’istituto.
2. Le delibere del CdI possono essere impugnate davanti agli organi di giustizia amministrativa, previo ricorso facoltativo all’organo di garanzia costituito presso il Consiglio Scolastico Locale, di cui all’art. 21; tale ricorso sospende i termini per l’impugnativa in sede giurisdizionale.
3. Le delibere del Consiglio d’Istituto possono essere annullate, in caso di palese illegittimità, dall’organismo dell’amministrazione scolastica competente a livello territoriale, previo contraddittorio con il presidente e previo parere conforme del consiglio scolastico regionale.
4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità, di impossibilità di funzionamento o di continua inattività, su proposta dell’organismo dell’amministrazione competente a livello territoriale, il consiglio scolastico regionale delibera il suo scioglimento e nomina un commissario fino alla costituzione del nuovo consiglio.

ART. 8
Rendicontazione
1. Sulle attività realizzate nell’ambito del piano dell’offerta formativa, anche in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 della presente legge, nonché sulle procedure e sugli esiti dell’autovalutazione di istituto, il Consiglio di Istituto, di cui all’articolo 5, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche e ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio, e invia una relazione all’ufficio scolastico regionale.

ART. 9
Il collegio dei docenti
1. La composizione e le attribuzioni del Collegio dei docenti sono previste dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 297/94 e dal DPR n. 275/99.
2. Le delibere del Collegio dei docenti, per quanto riguarda l’attività didattica, tengono conto delle leggi dello Stato e degli indirizzi ed delle indicazioni nazionali deliberate dal Consiglio Nazionale dell’Istruzione.
3. Le delibere del Collegio dei docenti sono immediatamente esecutive e possono essere annullate in sede giurisdizionale su ricorso di chiunque vi abbia interesse previo ricorso facoltativo all’organo di garanzia costituito presso il Consiglio Scolastico locale o d’ufficio nelle ipotesi e con le stesse modalità previste per l’annullamento delle delibere del Consiglio d’Istituto; il ricorso facoltativo all’organo di garanzia di cui sopra sospende i termini per l’impugnativa in sede giurisdizionale.

ART. 10
Il Consiglio di classe, intersezione ed interclasse
1. La composizione e le attribuzioni del consiglio di classe, di intersezione ed interclasse sono disciplinati dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 297/94.
2. Il Consiglio di classe in sede di valutazione degli alunni è un collegio perfetto che richiede la presenza di tutti i suoi componenti.
3. Le delibere dei consigli di classe, di intersezione ed interclasse sono immediatamente esecutive e possono essere annullate, previo ricorso facoltativo all’organo di garanzia costituito presso il Consiglio scolastico locale, in sede giurisdizionale, su ricorso di chiunque vi abbia interesse o d’ufficio nelle ipotesi e con le stesse modalità previste per l’annullamento delle delibere del Consiglio d’Istituto. Il ricorso facoltativo all’organo di garanzia di cui sopra sospende i termini per l’impugnativa in sede giurisdizionale.

ART. 11
Nuclei di autovalutazione sul funzionamento dell’istituto
1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in accordo con l’Istituto nazionale per la valutazione istituito presso il CNI un nucleo di valutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessiva dell’attività didattica.
2. Il nucleo di valutazione è costituito da sette componenti. Quattro componenti sono eletti, con voto limitato dal collegio dei docenti, nel suo ambito; gli altri componenti sono eletti dal Consiglio di Istituto tra gli appartenenti alle altre componenti dell’istituto. Nella scuola secondaria di II grado, uno dei tre componenti è eletto tra gli studenti.

ART. 12
Il dirigente scolastico
1. Il Dirigente scolastico ha la rappresentanza legale dell’istituzione scolastica e, nell’osservanza delle competenze degli organi collegiali di istituto:
a) garantisce la puntuale esecuzione delle delibere degli organi collegiali delle scuole;
b) presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe, interclasse ed intersezione.
2. Spettano inoltre al Dirigente Scolastico le attribuzioni già previste nelle lettere d), e), f), g), h), i) ed l), dell’art. 396 del Decreto Legislativo n. 297/94.
3. In caso di assenza o di impedimento il Dirigente Scolastico è sostituito da un docente designato dal Collegio dei docenti.
4. I posti vacanti di Dirigente Scolastico sono coperti per incarico dai docenti in possesso dei requisiti per partecipare al relativo concorso sulla base di una selezione a livello provinciale per titoli.

ART. 13
Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie
1. La partecipazione ed i diritti degli studenti e delle famiglie si realizzano in conformità delle disposizioni previste negli articoli 12,13,14 e 15 del Decreto Legislativo n. 297/94.
2. Il regolamento di istituto prevede le forme e le modalità di svolgimento delle assemblee di cui al comma precedente, tenendo conto della dislocazione degli eventuali plessi scolastici.

ART. 14
Reti di scuole
1. Fermo restando le disposizioni di cui all’art. 7 del DPR n. 275/99, ciascun Consiglio di istituto delibera in merito alla costituzione e/o adesione alle reti di scuole e alla designazione dei relativi rappresentanti, scelti in misura paritaria tra docenti e genitori (nella scuola secondaria studenti).
2. Il dirigente scolastico fa parte di diritto ed in posizione paritaria della rappresentanza dell’istituzione scolastica.

ART. 15
Organi di governo della scuola a livello territoriale e nazionale
1. Gli organi di governo della scuola a livello territoriale e nazionale sono:
a) il Consiglio Nazionale dell’Istruzione;
b) il Consiglio scolastico regionale;
c) i consigli scolastici locali.

ART. 16
Consiglio Nazionale dell’Istruzione
1. Il Consiglio Nazionale dell’istruzione è l’organo di garanzia dell’autonomia della Scuola Statale e della libertà di insegnamento di cui all’art. 33 della Costituzione
2. Il Consiglio Nazionale dell’istruzione è formato da 20 componenti di cui:
a) 10 eletti dalla componente elettiva che rappresenta la scuola statale nei consigli scolastici locali;
b) 5 designati dal Consiglio Nazionale dell’Università nell’ambito del personale docente delle Università.
c) 5 designati dalla Conferenza Stato – Regioni, scelti tra personalità di elevata cultura e di comprovata esperienza professionale sulla base di una valutazione comparativa dei relativi curricula.
3. La partecipazione all’interno della componente di cui al punto a) è incompatibile con cariche esecutive (o direttive), ai diversi livelli nelle Organizzazioni Sindacali, e nei partiti politici e con la condizione di parlamentare. La permanenza dell’incompatibilità determina la decadenza dalla carica di cui al punto a).
4. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza composto da quattro membri scelti tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b).
5. La carica dei componenti del Consiglio Nazionale dell’istruzione non dà diritto ad alcuna indennità, ma soltanto al rimborso delle spese regolarmente documentate, secondo le disposizioni vigenti per i dipendenti pubblici.

ART. 17
Attribuzioni del Consiglio Nazionale dell’Istruzione
1. Al Consiglio Nazionale sono attribuite le competenze già previste per il Ministro nell’art. 8, 9, 10, 11 e 12 del DPR n. 275/99.
In alternativa
Tutte le attribuzioni conferite al Ministro dagli artt. 8,9,10,11 e 12 dal DPR n. 275/99 nonché le competenze per le nomine delle Commissioni di esami per i concorsi e di studio sono esercitate dal Ministro, previo parere conforme del Consiglio Nazionale che deve essere formulato entro trenta giorni.
2. Il Consiglio inoltre esprime parere obbligatorio sulle seguenti materie:
a) determinazione degli organici del personale docente ed ATA delle istituzioni scolastiche e relativa ripartizione a livello regionale;
b) destinazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche a qualsiasi titolo;
c) su ogni altro atto del MIUR e MEF concernente il sistema scolastico e le relative risorse finanziarie;
3. Il Consiglio nella formulazione dei pareri di cui al comma 2 deve garantire l’equilibrato sviluppo nel Paese delle istituzioni scolastiche e sollecitare gli interventi necessari per eliminare eventuali situazioni di criticità e di inadeguata efficienza.
4. Il Consiglio deve formulare i propri pareri nel termine di quarantacinque giorni con l’obbligo delle Amministrazioni ad una esplicita ed adeguata motivazione in caso di dissenso totale o parziale. Tutti gli atti per i quali è previsto il parere obbligatorio del Consiglio Nazionale dell’istruzione, in mancanza di detto parere, sono nulli.
5. Le delibere del Consiglio Nazionale dell’istruzione sono immediatamente esecutive e devono essere tempestivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale oltre che nel sito del MIUR.
6. Le delibere del Consiglio Nazionale dell’istruzione possono essere annullate soltanto in sede giurisdizionale oppure, per manifesta illegittimità, dal Governo.
7. Il Consiglio Nazionale dell’istruzione nella sua prima seduta delibera il regolamento del proprio funzionamento.
8. Il regolamento per l’elezione e la designazione dei componenti del Consiglio Nazionale dell’istruzione è adottato con decreto di natura regolamentare dal Ministro previo parere conforme delle Commissioni Parlamentari e la Conferenza Stato – Regioni.
9. Per l’attività di segreteria e contabilità il Consiglio Nazionale dell’istruzione si avvale di un ufficio di segreteria, costituito d’intesa con il MIUR ed il MEF.

ART. 18
Attività di studio e consulenza
1- Per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 17 sono assegnati alle dipendenze funzionali del Consiglio Nazionale dell’istruzione i competenti dipartimenti del MIUR, compreso il sevizio ispettivo, nonché l’INVALSI4, fermi restando i rapporti di lavoro del personale.

4 Se il CNI deve svolgere in materia didattica le competenze oggi attribuite al Ministro, deve poter disporre di apparati amministrativi e tecnici adeguati, nell’ipotesi invece del Parere Conforme le strutture tecniche sono sempre necessarie, ma molto più agili.

ART. 19
Consigli scolastici regionali
1. I Consigli Scolastici Regionali sono organi di partecipazione democratica ed, oltre alle attribuzioni già previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 24/06/1999 n. 233, hanno il compito:
a) di collaborare con il Consiglio Nazionale dell’istruzione per tutte le attività di competenza di detto organo, anche per quanto concerne l’attività consultiva prevista dall’art. 4 del DPR n. 233/99;
b) di esprimere parere obbligatorio sull’attività di programmazione dell’offerta formativa predisposta dalla Regione;
c) di esprimere parere vincolante, a garanzia della libertà di insegnamento, in materia disciplinare nei confronti del personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche della Regione per le sanzioni più gravi della censura;
d) di esprimere parere vincolante per l’annullamento d’ufficio, in caso di manifesta illegittimità delle delibere del Consiglio d’Istituto, del Collegio dei docenti e dei consigli di classe, interclasse ed intersezione;
e) di deliberare lo scioglimento del Consiglio d’Istituto nell’ipotesi di cui all’art. 6 della presente legge;
f) formula proposte alla Regione ed al Consiglio Nazionale dell’istruzione;
2. Per lo svolgimento della propria attività è assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale alle dipendenze funzionali del Consiglio Scolastico Regionale un ufficio di segreteria, fermi restando i rapporti di lavoro del personale.

ART. 20
1. Il Consiglio Scolastico Regionale è costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da un numero corrispondente di componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola nei consigli scolastici locali e da tre rappresentanti delle Università della Regione, designate dai Rettori.
2. Non sono eleggibili i docenti che coprono cariche esecutive (o direttive) nelle Organizzazioni Sindacali e nei partiti politici, nonché i parlamentari e consiglieri regionali. La permanenza dell’incompatibilità determina la decadenza dalla carica di cui al comma 1.
3. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta il Presidente ed un Ufficio di presidenza composto da tre rappresentanti della componente elettiva.
4. Il Consiglio Scolastico Regionale per lo svolgimento della propria attività, adotta a maggioranza assoluta, un regolamento che deve in particolare disciplinare, nel rispetto delle leggi vigenti e con le garanzie del contraddittorio e della partecipazione, le procedure per le attribuzioni di cui all’ art. 19, comma 1 lettere c), d), e).

ART. 21
1. I consigli scolastici locali istituiti in conformità all’art. 5 del DPR n. 233/99 e svolgono le attività previste in dette disposizioni.

ART. 22
Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare le norme che prevedono contributi, sotto qualsiasi forma, alle scuole private, ancorché paritarie.

ART. 23
Copertura finanziaria
1. All’onere della presente legge si provvede con la soppressione della spesa complessiva per contributi, sotto qualsiasi forma, per le scuole private e per il residuo con la corrispondente riduzione delle spese previste per il Ministero della Difesa nel bilancio dello Stato.