Maturità 2020, docenti lavoratori fragili possono partecipare in videoconferenza. Chiarimenti Ministero

da Orizzontescuola

di redazione

Maturità 2020: chiarimenti Ministero sui “lavoratori fragili” e la loro partecipazione allo svolgimento degli esami anno scolastico 2019/20.

Con nota del 28 maggio 2020 il Ministero afferma

Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identifica i docenti che, in quanto “lavoratori fragili”, per come individuati ai sensi del paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori” del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”, debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c).

Individuazione dei lavoratori fragili

In questi giorni i Dirigenti Scolastici stanno predisponendo gli adempimenti attraverso i quali i docenti possono dichiarare il loro status di lavoratori fragili.

Tale elenco dovrà essere trasmesso al Presidente di Commissione.

Tali lavoratori – come indicato nella nota del 28 maggio, “debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c), cioè

“nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona”

Lo status di lavoratore fragile

Chi è il lavoratore fragile?

Nell’intesa sottoscritta tra Ministero e sindacati si legge  che il ministero si impegna a “dare indicazioni puntuali alle istituzioni scolastiche e agli UUSSRR per le rispettive competenze, secondo quanto previsto dal Documento tecnico scientifico, circa le modalità di esonero dall’esame in presenza per tutto il personale in situazione di fragilità in relazione alla possibilità di contagio per le categorie fragili e con fattori a rischio”

Nel documento tecnico per lo  svolgimento degli Esami di Stato in riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili”, si legge che sarà attivata quella che viene chiamata la “sorveglianza sanitaria eccezionale” contenuta all’articolo 88 del Decreto Rilancio.

Nell’articolo in questione si fa riferimento ai lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”

L’individuazione dei lavoratori “fragili” potrà essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL.

Il lavoratore fragile non deve necessariamente presentare sintomi contingenti ma è importante che si tuteli perché potrebbe essere più suscettibile rispetto ad altre categorie all’infezione da Covid 19.