Valutazione finale 2019/20, due i casi di bocciatura. Il rapporto tra assenze e profitto

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da Orizzontescuola

di Francesco Rutigliano

I cancelli delle scuole stanno per chiudersi. Un altro anno scolastico è finito! Per ogni alunno, dalle elementari alle superiori, e per ogni genitore è, questo, il tempo dei bilanci, dell’attesa dei quadri e delle pagelle di fine anno, cercando di scongiurare il pericolo della tanto temuta bocciatura.

La bocciatura, cioè la ripetenza dell’intero anno, è molto controversa. Da una parte ci sono studi che affermano che è inutile e dannosa, perché non servirebbe davvero a recuperare gli apprendimenti e dall’altra ci sono buone ragioni per difenderla.

Molti docenti si chiedono: È possibile non promuovere un alunno per le troppe assenze registrate durante l’anno?

La non promozione può essere considerata equa in queste condizioni? Cosa dice la legge in proposito?

Recentemente, nella videoconferenza di presentazione, la titolare del dicastero di viale Trastevere ha illustrato le tre Ordinanze, una sulla valutazione finale, una sugli esami di terza media e l’altra sulle prove di maturità in vista delle prossime scadenze scolastiche.

Ha precisato Azzolina: «E’ stato un anno scolastico diverso per tutti e il principio che seguiamo è quello di non lasciare indietro nessuno studente. Abbiamo deciso di partire tutti insieme a settembre, ma con una valutazione seria. Non ci sarà il 6 politico, le insufficienze saranno registrate, ma gli studenti avranno il diritto di recuperarle a settembre».

Solo «in due casi circoscritti e non riferibili al coronavirus», lo studente non sarà ammesso alla classe successiva e cioè «se non ha frequentato le lezioni nella prima parte dell’anno e dunque non è valutabile oppure se ha ricevuto provvedimenti disciplinari gravi».

Quindi, sostanzialmente, sono due le possibilità in cui scatta la bocciatura di uno studente decisa dal consiglio di classe.

E valgono per tutti i gradi di istruzione, dalle elementari alle superiori.

La prima è legata alle assenze, non solo per il periodo della didattica a distanza, ma anche nella prima parte dell’anno.

Sarebbe nei casi in cui i docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche.

La seconda ipotesi è quella legata all’esclusione agli scrutini o agli esami «ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti» ossia se un alunno ha un quadro disciplinare pesante durante il primo quadrimestre . In tutti gli altri casi, invece, gli studenti saranno promossi e potranno recuperare le materie in cui sono insufficienti all’inizio del prossimo anno scolastico, a settembre, quando ripartiranno tutte le scuole.

In ordine all’incidenza delle assenze, l’art. 14, comma 7, D.P.R. n. 122/2009 prevede che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Pertanto sulla base di detto quadro normativo, per poter procedere alla valutazione finale dell’alunno è necessaria la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

Inoltre prevede la concessione, da parte dell’amministrazione scolastica, di deroghe al limite normativo dei tre quarti del monte ore scolastico in presenza di due condizioni:

a) in primis, è necessario che le assenze complessivamente superiori a un quarto dell’orario scolastico siano riconducibili a fattispecie eccezionali e adeguatamente documentate;

b) inoltre, occorre che la frequenza effettiva dello studente, pur inferiore al tetto dei tre quarti anzidetto, renda possibile al Consiglio di classe la valutazione della preparazione dell’alunno.

In realtà, questo quadro normativo viene interpretato diversamente dai giudici amministrativi leccesi.

Difatti, con sentenza sentenza 1479/2019 e 233/2020, il TAR Puglia – Lecce – ritiene che la ratio dell’art. 14 è quella di assicurare il profitto scolastico, secondo cui «“la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva; ed infatti, far ripetere l’anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi”.

Il caso affrontato riguarda l’ipotesi in cui il Consiglio di Classe, nonostante abbia specificamente dato atto della “valutazione positiva nelle varie materie” conseguita dall’alunna, ha ritenuto dirimente il superamento del suddetto limite (comprensivo di deroga) di 300 ore di assenza e, quindi, “malgrado le valutazioni presenti”, ha ritenuto di non procedere allo scrutinio dell’alunno e non lo ha ammesso all’esame di Stato.

Secondo i giudici la decisione del Consiglio di Classe sia stata irragionevole e contraria alla stessa ratio dell’art. 14 cit., in quanto, attestandosi sul solo dato numerico delle assenze, ha trascurato del tutto il positivo profitto scolastico dell’alunno.

La decisione di far ripetere l’anno a uno studente che non presenti carenze formative di per sé idonee alla bocciatura, impone valutazioni di opportunità che non possono esaurirsi in un mero automatismo aritmetico. La ripetizione dell’anno scolastico già proficuamente frequentato infatti, imponendo la reiterazione di un’esperienza già vissuta, e dalla quale si sono già tratti sufficienti apprendimenti, è suscettibile di pregiudicare il successivo percorso formativo e di maturazione del ragazzo. A fronte di un sicuro ritardo, per lo studente, nei tempi di completamento degli studi, occorrerà perciò che l’istituzione scolastica valuti, di volta in volta, l’attitudine della misura adottata a conseguire effetti positivi ritenuti prevalenti, tenendo conto nel contempo delle ragioni che hanno determinato le assenze”. (TAR Puglia – Lecce – Sentenza 1436/2018)

Insomma, quello che emerge in tale contesto giuridico, ossia ciò che conta, è sempre e soltanto il reale interesse dell’alunno.

Si dovrebbe valutare caso per caso quello che è realmente il bene dell’alunno.

Ma nella didattica a distanza tale principio è di non facile applicazione. Di conseguenza questo quadro interpretativo dei giudici poco collima anche con il principio espresso dalla Ministra Azzolina, secondo cui «lo studente non sarà ammesso alla classe successiva  se non ha frequentato le lezioni nella prima parte dell’anno …».

Ma se in questa fase di emergenza sanitaria un alunno ha accumulato assenze prima del coronavirus e non ha neanche seguito la didattica a distanza, come può essere considerato il principio giurisprudenziale secondo cui “la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità”.

La scuola è una cosa seria! Non ci sono argomenti che tengano a questa concezione di non bocciatura. È del tutto surreale ipotizzare ad una non bocciatura in quanto si indurrebbero gli studenti a non fare più niente e a compromettere la dignità del lavoro degli insegnanti.