Dirigente scolastico non redige documento valutazione rischi, sanzione di 2mila euro

da Orizzontescuola

di Avv. Marco Barone

Con ricorso un Comune, in persona del Sindaco e legale rappresentante dell’Ente, e la persona obbligata in solido e responsabile, proponevano opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato Territoriale con cui veniva loro ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa complessiva di poco più di 2 mila euro per avere i ricorrenti violato la disposizione dell’art.29, comma 4 del D.Lgs. n. 81 del 2008

La violazione è di “non aver tenuto presso l’unità produttiva – plesso scolastico – la documentazione relativa alla valutazione dei rischi della singola unità Produttiva – Piano Operativo di Sicurezza che insieme al Piano di Sicurezza e Coordinamento costituisce per il singolo cantiere la valutazione dei rischi di cui all’art.17, comma 1, lett a)”. Il Tribunale di Terni Sez. lavoro, Sent., 16-01-2020 respingeva il ricorso, evidenziando l’importanza che riveste il documento della valutazione dei rischi nella scuola.

Il dirigente scolastico ha l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi

Osserva il Tribunale che l’analisi della valutazione dei rischi rappresenta uno degli aspetti di maggior rilievo introdotti dal D.Lgs. n. 81 del 2008, non tanto in base all’ampiezza delle tipologie di rischio, ma soprattutto per l’introduzione di un modello di valutazione che potremmo definire “a matrice”; il nuovo modello, nell’analizzare tutti i rischi, richiede un approccio trasversale, che tenga in particolare conto le tipicità della popolazione lavorativa, quali: l’età, la differenza di genere e la provenienza da altri paesi, nonché le aree relative ai “soli” gruppi di lavoratori/trici esposti a rischi particolari, quali lo stress lavoro-correlato, lo stato di gravidanza, le differenze di genere, l’età e la provenienza da altri Paesi. Il datore di lavoro nel nostro caso il dirigente scolastico, ha l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi mettendo in evidenza l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (art. 28, c. 2, lett. d). A tal fine il dirigente scolastico dovrà predisporre un vero e proprio sistema organizzativo, tale da regolare in modo chiaro e costante le diverse funzioni e ruoli e, di conseguenza, le competenze e responsabilità all’interno dell’istituzione scolastica, definendo in modo adeguato anche le procedure di lavoro, anch’esse oggi richieste tra gli obblighi documentali del documento di valutazione dei rischi (art. 28, c. 2, lett. d). La valutazione del rischio rimane l’elemento fondamentale del sistema di prevenzione aziendale (nel nostro caso di scuola).

E’ obbligo non delegabile dal DS l’elaborazione del DVR

È quindi un obbligo non delegabile del datore di lavoro, cui compete la responsabilità della valutazione del rischio e l’elaborazione del relativo documento (DVR). Il documento è elaborato direttamente dal dirigente scolastico o dal RSPP a seconda dei casi previsti dalle norme vigenti e previa consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). La valutazione dei rischi è definita come valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori/trici presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività lavorativa. A conclusione di tali procedure il dirigente scolastico deve elaborare un apposito documento che per norma deve essere custodito presso le unità produttive; per le istituzioni scolastiche in ogni plesso, succursale o sezione staccata. A tale conclusione si perviene in virtù dell’autonomia finanziaria, organizzativa ed amministrativa di cui sono dotate le istituzioni scolastiche ai sensi del D.P.R. n. 275 del 1999 che ha dato attuazione all’art. 21 L. n. 59 del 15 marzo 1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti delle Regioni e agli Enti locali per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa” norma che ha introdotto il principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ciascuna delle quali assume personalità giuridica ed autonomia finanziaria e gestionale.