Organi collegiali in videoconferenza, possono essere registrati? Cosa dice la giurisprudenza

da Orizzontescuola

di Avv. Marco Barone

“Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Art. 73 c. 2bis Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 Aprile 2020 n. 27)”.

Con l’emergenza del coronavirus nelle scuole italiane i Collegi telematici son diventati la normalità e non è da escludere che potranno sopravvivere come modalità anche dopo questa emergenza, dipende da come le scuole regolamenteranno questa materia. Una delle domande che sorge è se sono lecite le videoregistrazioni delle sedute telematiche? La questione non è pacifica, stante una giurisprudenza non omogenea sul punto, ma delle indicazioni si possono desumere in senso positivo stante alcuni principi che ora seguiranno.

Il Garante della tutela della Privacy. Si alla registrazione delle sedute se c’è il consenso informato

L’assemblea condominiale è quella che più si avvicina a quella collegiale nella scuola. Il garante in materia di Privacy ha così affermato sul punto della questione: “L’assemblea condominiale può essere videoregistrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti. La documentazione, su qualsiasi supporto, deve essere conservata al riparo da accessi indebiti”. Dunque, sì alla videoregistrazione, purchè ci sia il rispetto di due prerogative fondamentali. Il consenso informato di tutti i partecipanti e l’idonea conservazione della videoregistrazione. Questione che andrà necessariamente autoregolamentata nell’ambito scolastico, stante il fatto che videoregistrare una seduta telematica dell’organo collegiale, può essere uno strumento di autotutela per tutti i partecipanti.

Illegittime le registrazioni di assemblee senza il consenso dei partecipanti

Una delle sentenze più note in materia è certamente quella del Tribunale di Roma, la n. 13692, pubblicata in data 3 luglio 2018 , il quale ha reputato come illegittima la registrazione audio dell’assemblea effettuata senza il consenso dei partecipanti alla stessa, offerta come prova con lo scopo di provare la falsità materiale della verbalizzazione dell’adunanza.

Chiunque dei partecipanti può chiedere il diritto di registrare l’assemblea

“Ogni condomino ha diritto di chiedere all’amministratore che la riunione condominiale sia registrata. La Corte di Cassazione ha anche chiarito che, ciascun partecipante ad una conversazione, sia essa una riunione di condominio o un colloquio tra amici, accetta il rischio di essere registrato (Cass, 18908/2011)”.

Si può registrare una seduta di una riunione senza avere il consenso dei partecipanti?

Parte della giurisprudenza osserva che “non si verifica la lesione alla privacy dei partecipanti, in quanto la registrazione non dà luogo alla «compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo da chi palesemente vi partecipa o assiste» (Cass. S.U. 36747/2003). La Sentenza della Corte di Cassazione n 18908/2011 sostiene che non è illecito registrare una conversazione perchè chi conversa accetta sostanzialmente il rischio che la conversazione sia documentata tramite registrazione. Però, tale conversazione non deve essere diffusa a terzi, in tal caso si commetterebbe un chiaro illecito. Sussiste la “compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo da chi palesemente via partecipa o assiste” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 36747/2003). Ciò non toglie, tuttavia, che il partecipante all’assemblea che abbia registrato i lavori non possa divulgare il contenuto a terzi non presenti nell’assise, poiché se lo farebbe incorrerebbe nella realizzazione di un reato, vale a dire quello integrante il cosiddetto “trattamento illecito di dati”, disciplinato dall’articolo 167 Decreto legislativo 196/2003”. Non è necessario il consenso dei lavoratori di cui siano state registrate le conversazioni se il dipendente ha agito per documentare una situazione conflittuale sul posto di lavoro e, in un’ottica di salvaguardia del proprio diritto alla conservazione del posto di lavoro, a fronte di contestazioni datoriali non proprio cristalline (Cass. ord. n. 11999/18). Ma la giurisprudenza sostiene anche che “la registrazione di conversazioni tra presenti all’insaputa dei conversanti configura una grave violazione del diritto alla riservatezza, con conseguente legittimità del licenziamento intimato (Cass. n. 26143 del 2013, Cass. n. 16629 del 2016)”.

Legittima la registrazione per autotutela

“Nella fattispecie qui in esame, la Corte territoriale, con accertamento non censurabile in questa sede, dopo aver premesso che quelle di cui si discuteva erano registrazioni di colloqui ad opera del lavoratore, vale a dire di una delle persone presenti e partecipi ad essi, ha ritenuto che il suddetto dipendente avesse adottato tutte le dovute cautele al fine di non diffondere le registrazioni dal medesimo effettuate all’insaputa dei soggetti coinvolti ed ha considerato operante la deroga relativa all’ipotesi per cui il consenso non fosse richiesto, trattandosi di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria Così ha evidenziato che la condotta era stata posta in essere dal dipendente per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda, messa a rischio da contestazioni disciplinari non proprio cristalline e per precostituirsi un mezzo di prova visto che diversamente avrebbe potuto trovarsi nella difficile situazione di non avere strumenti per tutelare la propria posizione ritenuta pregiudicata dalla condotta altrui. Il tutto in un contesto caratterizzato da un conflitto tra il lavoratore. ed i colleghi di rango più elevato e da inascoltate recriminazioni relative a disorganizzazioni lavorative asseritamente alla base delle indicate contestazioni disciplinari in cui il reperimento delle varie fonti di prova poteva risultare particolarmente difficile a causa di eventuali possibili sacche di omertà come era dato apprezzare da quanto emerso in sede di istruttoria Ed allora, si trattava di una condotta legittima, pertinente alla tesi difensiva del lavoratore e non eccedente le sue finalità, Cassazione, Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 10-01-2018) 10-05-2018, n. 1132”.

La registrazione della seduta costituisce una prova

Le norme giuridiche in merito a ciò sanciscono chela registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell’art. 2712 cod. civile – colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (Cass. 8219/1996; Cass. 122016/1993). Si veda anche La Cassazione penale ( sentenza n. 5241/2017).

In conclusione

Da ciò si può desumere che è certamente possibile da parte dell’istituzione scolastica procedere con la videoregistrazione della seduta della riunione collegiale, ma è basilare dotarsi di uno strumento di autoregolamentazione, è necessario il consenso informato di tutti i partecipanti e sarà necessario dotarsi di una strumentazione idonea per la conservazione delle sedute videoregistrate. La videoregistrazione può essere uno strumento a tutela di tutto il personale partecipante oltre che per la stesura stessa della verbalizzazione. In caso di opposizione alla videoregistrazione, o in assenza di consenso da parte di tutti i partecipanti, questa sembrerebbe non essere possibile, ma nulla toglie che ciascun partecipante possa autonomamente procedere con la registrazione della seduta, purché non provveda a diffonderla a terzi, in tal caso commetterebbe un chiaro illecito, va anche osservato che sussiste comunque della giurisprudenza che invece non riconosce questo diritto a priori.