Al via la rivoluzione delle graduatorie provinciali, dal prossimo anno i presidi daranno solo supplenze brevi

da ItaliaOggi

Carlo Forte

Al via le nuove graduatorie provinciali. I nuovi elenchi andranno in coda alle graduatorie a esaurimento. E saranno utilizzati dagli uffici per individuare gli aventi titolo alle supplenze annuali e fino al termine delle lezioni. Dalle nuove graduatorie provinciali saranno tratte anche quelle d’istituto. Che saranno utilizzate dai dirigenti scolastici per disporre le supplenze brevi e saltuarie necessarie alla sostituzione dei docenti assenti. Lo prevede il disegno di legge di conversione del decreto legge 22/2020, approvato in prima lettura dal senato il 28 maggio scorso (1774). Il provvedimento passa ora alla camera per l’ok definitivo. E se l’aula di Montecitorio lo approverà senza modifiche, diventerà legge e dispiegherà effetti.

Il dispositivo prevede, inoltre, che per il prossimo triennio le disposizioni di attuazione non saranno emanate sotto forma di regolamento, ma solo con una mera ordinanza ministeriale. La formula, atipica e irrituale, è stata individuata da palazzo Madama per ridurre al minimo i tempi di esecuzione delle nuove norme. Tempi che si impongono ristrettissimi a causa della necessità di utilizzare i nuovi elenchi già nella imminente tornata di assunzioni a tempo determinato. Che mai come quest’anno si preannuncia di dimensioni imponenti. Dovrebbero essere circa 200mila, infatti, i supplenti da assumere dal 1° settembre. L’onere delle assunzioni, peraltro, ricadrà totalmente sugli uffici scolastici. Perché le nuove regole non prevedono la possibilità per i dirigenti scolastici di provvedere alle supplenze annuali (fino al 31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). I presidi, infatti, potranno occuparsi solo delle supplenze brevi e saltuarie.

Le nuove graduatorie di istituto, peraltro, verranno costituite solo come diretta derivazione delle graduatorie provinciali. Ciò in analogia con quanto avviene per le graduatorie a esaurimento, i cui candidati hanno diritto, a domanda, a essere inseriti nella I fascia delle attuali graduatorie di istituto. Gli aventi titolo a essere inclusi nelle nuove graduatorie provinciali avranno diritto a essere inseriti anche nelle graduatorie di istituto di 20 istituzioni scolastiche. E la richiesta andrà presentata contestualmente all’inoltro della domanda di inclusione nelle nuove graduatorie provinciali.

Non è chiaro come avverrà il coordinamento tra le disposizioni regolamentari attualmente in vigore (si veda il decreto 131/2007) e le nuove regole che saranno emanate con l’ordinanza. Le nuove disposizioni prevedono, infatti, che l’ordinanza ministeriale definirà le procedure di istituzione delle graduatorie, l’individuazione e la graduazione degli aspiranti e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo. Ma resteranno invariate le disposizioni che regolano gli aspetti relativi alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza. In buona sostanza, dunque, il ministero fisserà i termini per la presentazione delle domande e le modalità di presentazione delle stesse, definirà le caratteristiche degli aventi titolo a presentare la domanda, i punteggi da assegnare e le procedure di scorrimento delle graduatorie così costituite. Nulla però viene detto sulla sorte degli aspiranti docenti attualmente inseriti nelle graduatorie a esaurimento e, per questo motivo, legittimamente inclusi nella I fascia delle graduatorie di istituto. Va detto subito che la I fascia di questa particolare tipologia di elenchi segue una disciplina diversa da quella delle graduatorie di istituto di II e III fascia. Il termine finale della vigenza della I fascia, infatti, è fissato al 31 agosto 2022 dall’articolo 9-bis del decreto ministeriale 374 del 24 aprile 2019. Mentre la scadenza delle graduatorie di istituto di II e III fascia è fissata al 31 agosto 2020. La I fascia, dunque, non dovrebbe essere interessata alle modifiche previste dal decreto-legge di conversione. Tanto più che le nuove graduatorie provinciali si configurano come graduatorie di coda rispetto alle graduatorie a esaurimento.

Dunque, per le assunzioni della fase provinciale, che vengono gestite dagli uffici scolastici, il problema non si pone: prima lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento e poi le graduatorie provinciali di nuova costituzione. L’incognita resta, invece, per le assunzioni a tempo determinato di competenza dei dirigenti scolastici. Le nuove disposizioni, infatti, prevedono una forte restrizione del perimetro di competenza dei presidi in questa materia.

I capi d’istituto, infatti, non potranno più disporre le supplenze fino al 31 agosto e fino a 30 giugno, ma solo quelle brevi e saltuarie. Ciò potrebbe creare problemi, specie al Nord, dove le disponibilità sono tante e le graduatorie spesso incapienti, nel caso in cui le graduatorie a esaurimento e le nuove graduatorie provinciali dovessero esaurirsi. È ragionevole ritenere, peraltro, che almeno la I fascia delle graduatorie di istituto dovrebbe sopravvivere indenne all’avvento della novella anche in forza del principio di specialità.