In primis il recupero debiti

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da ItaliaOggi

Carlo Forte

Il ministero dell’istruzione detterà le regole per il rientro in classe in sicurezza dal 1° settembre prossimo e definirà i criteri generali per il recupero degli apprendimenti. E’ quanto si evince da due modifiche al decreto legge 22/2020, introdotte nel disegno di legge di conversione (1774) approvato in prima lettura dal senato il 28 maggio scorso. Le nuove disposizioni saranno emanate dal dicastero di viale Trastevere nella forma dell’ordinanza. E riguarderanno in primo luogo la definizione di misure concernenti l’ordinato avvio dell’anno scolastico, finalizzate anche all’ eventuale osservanza delle disposizioni in materia di distanziamento fisico.

Tutto ciò tenendo conto dell’età degli studenti, delle caratteristiche di ogni ciclo di istruzione e della capienza delle strutture scolastiche. Il ministero definirà con ordinanza anche i criteri generali dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020. Che avverrà nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Per quanto riguarda il distanziamento, sebbene il dispositivo non ne faccia espressa menzione, è probabile che le disposizioni ministeriali saranno emanate in attuazione di un provvedimento generale, probabilmente un decreto del presidente del consiglio dei ministri, con il quale saranno recepiti intese e protocolli riguardanti le misure necessarie per garantire la prevenzione e il contenimento del contagio da Coronavirus. L’ordinanza, dunque, dovrebbe servire a declinare in modo più dettagliato ciò che sarà definito con un regolamento governativo di carattere generale.

Quanto alle disposizioni sul recupero degli apprendimenti, la norma contenuta nel disegno di legge di conversione sembrerebbe diretta a dare copertura legale alle disposizioni già emanate dal dicastero di viale Trastevere per quanto riguarda il Pai e il Pia: due acronimi che fanno riferimento, rispettivamente, al piano di apprendimento individualizzato (Pai) e al piano di integrazione degli apprendimenti (Pia). A questo proposito, l’ordinanza sulla valutazione (11/2020) dispone che gli alunni dovranno essere ammessi alla classe successiva a prescindere dalle assenze e dal profitto. Ma se il profitto risulterà insufficiente, i docenti dovranno predisporre per ogni alunno e per ogni singola insufficienza un piano di apprendimento individualizzato.

Nel Pai dovranno essere indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare e le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. E dovrà essere allegato al documento di valutazione finale. All’esito delle valutazioni individuali, comprensive dei rispettivi Pai, i docenti dovranno individuare le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento. E dovranno inserirli in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (Pia).

Il Pia costituirà la base progettuale delle attività didattiche che riprenderanno il 1°settembre e potranno protrarsi fino alla fine del 1°trimestre o quadrimestre o anche oltre se necessario. I progetti didattici dovranno convergere necessariamente sull’esigenza prioritaria di effettuare il recupero.

Il disegno di legge di conversione prevede, inoltre, che le strategie e le modalità di attuazione delle attività di recupero dovranno essere definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti, sempre secondo quanto previsto nelle nuove disposizioni approvate dal senato, dovrà tenere conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione. E dovrà avere come riferimento il raggiungimento delle competenze previste nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e nelle indicazioni nazionali per i licei e nelle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

L’ordinanza 11/2020 prevede, inoltre, che le bocciature saranno ammesse solo ed esclusivamente con voto unanime del consiglio di classe.

E solo nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico dovute a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche. E in ogni non per cause imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche oppure alla connettività di rete.

Il senato, però, ha introdotto nel disegno di legge 1774 un’ulteriore eccezione per gli alunni portatori di handicap. Le nuove disposizioni, infatti, danno ai dirigenti scolastici la facoltà di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020.