I docenti più fragili faranno la maturità in smart working

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da ItaliaOggi

Marco Nobilio

I docenti a rischio, in caso di contagio da Covid-19, designati commissari per gli esami di maturità, potranno partecipare alle sessioni in smart working. È questo uno dei chiarimenti più importanti contenuti in una circolare emanata dal ministero dell’istruzione il 28 maggio scorso (8464). Il provvedimento interviene a fare chiarezza su alcune novità introdotte dalle ordinanze ministeriali sugli esami di stato e sulla valutazione. E spiega che ai fini della validità delle riunioni degli organi collegiali effettuate a distanza, non è dovuta la firma del verbale da parte dei presenti. «In ogni caso» si legge nel provvedimento «il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto». Quest’ultima precisazione si è resa necessaria a causa del moltiplicarsi delle pretese, avanzate dai dirigenti scolastici nei confronti dei docenti, circa obblighi non dovuti di firme autografe da apporre sui verbali delle riunioni. Che rischiavano di vanificare le misure di contenimento del contagio da Coronavirus disposte dal governo. Il ministero, peraltro, ha raccomandato di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi.

Il tutto tramite la registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). Raccomandazione evidentemente ultronea, atteso che la validità dei lavori è attestata dal pubblico ufficiale redattore del verbale di seduta e dall’approvazione del verbale da parte dell’organo collegiale nella seduta immediatamente successiva (tra le tante si vedano le sentenze del Consiglio di stato, V sezione 344/2003 e VI sezione 6208/2001). Quanto alla situazione dei docenti in situazione di fragilità, la circolare omette di indicare le procedure e i presupposti sostanziali per far valere il diritto alla partecipazione a distanza da parte dei soggetti che versino in tale situazione. E in ciò non aiutano nemmeno le scarne disposizioni contenute nel decreto 16 del 19 maggio scorso. Decreto con il quale la ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, ha recepito il protocollo d’intesa sulle linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020. Protocollo integrato da un documento tecnico che si limita a specificare quanto segue: «L’individuazione dei lavoratori fragili può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi Asl». Per fare chiarezza, dunque, è necessario ricorrere ad altre fonti. Anzitutto va detto che per lavoratore fragile si intende un soggetto portatore di una patologia causa di vulnerabilità di fronte all’infezione virale dal Covid-19. Ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 18/2020 l’accertamento di tale situazione spetta ai «competenti organi medico legali».

L’enunciato testuale della norma, oscuro e generico, di certo non aiuta. E quindi la presidenza del consiglio dei ministri ha dovuto spiegarne il significato con la circolare 27 marzo 2020. Citando la giurisprudenza della Suprema corte (sentenza della sezione penale 29788/17) e del Consiglio di stato (4933/16) palazzo Chigi ha chiarito che i competenti organi medico legali altro non sono se non i medici preposti ai servizi di medicina generale (cosiddetti medici di base o di famiglia) o comunque i medici convenzionanti con il sistema sanitario nazionale. Nulla di tutto questo è riportato nella circolare ministeriale e nel protocollo del 9 maggio. Ma data l’autorevolezza della fonte (palazzo Chigi) è ragionevole ritenere che per certificare lo stato di fragilità non sia necessario l’intervento del medico competente o l’attestazione della presa in carico del docente-paziente da parte del servizio sanitario nazionale. E che invece sia sufficiente un mero certificato, in formato cartaceo o informatico, rilasciato dal medico di famiglia. La circolare ministeriale chiarisce inoltre, che ai fini dell’esame di III media, la mancata trasmissione al consiglio di classe del cosiddetto elaborato «non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame». Non così, invece, per i candidati privatisti, per i quali la mancata trasmissione o discussione dell’elaborato comporta il mancato superamento dell’esame. Per quanto concerne, invece, l’elaborato sulle discipline di indirizzo ai fini dell’esame di maturità, il ministero ha chiarito che la relativa trasmissione da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo per posta elettronica deve includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata e non deve essere inviato via pec.