Maturità, per l’alunno dislessico bocciato esame da ripetere se le misure adottate …

da Il Sole 24 Ore

di Pietro Alessio Palumbo

Con la recente sentenza 5563/2020 il Tar Lazio ha stabilito che l’alunno dislessico bocciato alla maturità per inadeguatezza delle misure adottate dalla Commissione ha diritto alla ripetizione delle prove nonché al risarcimento delle nuove spese scolastiche e del danno “psichico” e alle chance occupazionali se dimostrate.

Assenza di misure conformi = esame da ripetere
Il quadro normativo indirizza le Commissioni valutative verso le doverose azioni da intraprendere e le misure da adottare (senza costi aggiuntivi) per elidere o attenuare le difficoltà legate alla dislessia degli studenti.

Nella vicenda affrontata dal Tar, dai verbali relativi alle prove e relativo scrutinio, non emergeva alcun indizio che lasciasse trasparire l’effettiva adozione di misure idonee a colmare il gap espressivo del ragazzo. E ciò nonostante la specifica condizione dello studente fosse nota alla Commissione e la stessa avesse per giunta dichiarato di voler applicare gli accorgimenti suggeriti da esperti di un centro specialistico.
In tali evenienze la bocciatura è dunque illegittima con conseguente ripetizione dell’esame a cura di commissione in diversa composizione.

Responsabilità della scuola
Per quanto attiene ai danni risarcibili, occorre innanzitutto che sussistano tutti gli elementi tipici della responsabilità, ossia: condotta, evento, nesso di causalità, antigiuridicità, colpevolezza. Ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, infatti, l’illegittimità del provvedimento amministrativo costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità dell’amministrazione.

Con riferimento all’elemento psicologico, la colpa della amministrazione viene individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili.

Ebbene nel caso di specie tale colpa è da ravvisarsi nella inosservanza di un quadro normativo chiaro e di indicazioni precettive dettagliate, fornite dall’amministrazione centrale, che erano sufficienti a dirigere la Commissione valutativa verso le debite azioni da intraprendere e le misure da adottare.

Il risarcimento di nuove spese di studio e del “danno psichico”
Quanto ai danni, deve essere riconosciuto innanzitutto il risarcimento del danno emergente costituito dalle spese che la famiglia ha dovuto sostenere nel successivo anno scolastico quali esborsi per la nuova preparazione di esame e per gli spostamenti conseguenti. È poi dovuto il risarcimento del “danno psichico” qualora l’ingiusta bocciatura abbia determinato conseguenze interiori per lo studente. Conseguenze che – si badi – vanno comprovate con adeguate consulenze mediche.

Il danno alle chance occupazionali
Liquidati i danni sopra riportati, nel caso di specie il Tar capitolino ha invece rigettato la richiesta di risarcimento dei danni da perdita di chance per la mancata partecipazione dello studente bocciato al concorso per aspiranti allievi ufficiali del ruolo aeronavale della guardia di finanza, in quanto non ha dimostrato quali e quante probabilità avrebbe effettivamente avuto di superare la selezione se avesse potuto parteciparvi. È infatti onere del richiedente provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato.