da Tuttoscuola
Emanata l’ordinanza n. 21 del 3 giugno recante ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare il regolare funzionamento delle commissioni maturità 2020.
Leggi l’ordinanza ministeriale
Secondo quanto riportato dall’ordinanza, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, ove non abbiano già provveduto in base ai loro autonomi poteri organizzativi, provvedono alle nomine del personale non inserito nell’elenco regionale dei presidenti e che non abbia presentato istanza di partecipazione.
I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, in caso di ulteriori necessità, acquisiscono inoltre:
a) le domande a presidente dei docenti di cui all’articolo 7, comma 3, lettere c); d); e); f); g) e, conseguentemente, dei docenti di cui all’articolo 7, comma 4, lettere a);
b); c); d) ed e), dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 aprile 2020, n. 197, purché confermati in ruolo, in deroga al requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, e purché non altrimenti impegnati quali membri di commissione nell’espletamento degli esami di Stato.
b) le domande a presidente di professori universitari di I e II fascia, di docenti di ruolo presso le istituzioni AFAM, di ricercatori di tipo A e B.
Gli Usr possono poi procedere all’assegnazione dei presidenti già designati ad una ulteriore commissione secondo i seguenti criteri:
a) commissione istituita presso la medesima Istituzione scolastica;
b) commissione istituita presso le Istituzioni scolastiche viciniori.
Gli Usr potranno ricorrere a ulteriori messe a disposizione dei docenti.
Qualora si renda necessario, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono autorizzati a ricorrere a ulteriori messe a disposizione del personale docente ovvero a specifici ordini di servizio.