Concorso Dirigenti scolastici, Tar: i quiz preselettivi sono legittimi

da Orizzontescuola

di Laura Biarella

Il Tar Lazio (Sez. III Bis), nella sentenza n. 5799 del I giugno 2020, ha precisato che l’espletamento delle procedure preselettive basate sui test è conforme alla legge, in quanto tale modalità semplifica ed accelera l’iter concorsuale, così consentendo di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte tramite un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati.

La vicenda. Alcuni candidati al concorso per il reclutamento dei DS, che non avevano superato le relative prove, hanno adito il Tar per l’annullamento delle clausole del bando con le quali era stata disposta la prova preselettiva (quiz) del concorso e costituita una commissione di esperti per la redazione della batteria di quesiti.

La legittimità delle prove preselettive basate su test. I giudici si sono già pronunziati sulla conformità a legge dell’espletamento delle procedure preselettive basate su test, in quanto tale modalità semplifica ed accelera l’iter concorsuale, in tal modo consentendo di ridimensionare il numero dei partecipanti alle prove scritte tramite un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (Tar Lazio, Roma, n. 603/2011).

100 minuti per 100 domande. La giurisprudenza amministrativa si è già espressa in merito alla questione dei 100 minuti assegnati per rispondere a 100 domande, rilevando che il candidato, che dispone di un lasso di tempo molto limitato, deve procedere in via logica a rispondere prioritariamente ai quiz sui quali si sente particolarmente sicuro, riservando alla parte finale della sua applicazione intellettuale la soluzione dei quiz che ritiene più problematici (TAR Lazio sezione III bis, 10 marzo 2010, n. 3652).

La predisposizione di quesiti particolarmente complessi e l’annerimento delle risposte corrette. La scelta degli argomenti e il grado di difficoltà dei quesiti rientrano nell’ambito della discrezionalità della commissione. La necessità di annerire le risposte corrette, e non di barrarle, non ha alterato la par condicio fra i partecipanti alla prova preselettiva, atteso che il materiale fornito agli interessati (“librone”) e le modalità di svolgimento di tale prova (annerimento delle risposte corrette) sono state le medesime per tutti i concorrenti (Cons. di Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2015, n. 1057), tanto più che l’abitudine a sfogliare libri anche voluminosi e a esercitare la memoria costituiscono attitudine che ben può essere valutata al fine della selezione di dirigenti scolastici.

Gli errori nella formulazione di alcuni quiz. La giurisprudenza (T.A.R. Campobasso Molise, 24 febbraio 2010) ha già ritenuto che, a fronte dell’errata formulazione di taluni quiz in una procedura concorsuale, tutti i candidati, non solo i ricorrenti, si sarebbero trovati dinanzi alla medesima evenienza di dover risolvere i quesiti erroneamente formulati, con conseguente sostanziale persistenza delle condizioni di par condicio, sia pure nella comune difficoltà ingenerata dall’inconveniente occorso.

L’affidamento della elaborazione della batteria a gruppi di soggetti esterni. Il collegio ha rilevato che ciò è espressamente consentito dall’art. 7, c. 2 bis del d.P.R. n. 487/1994, secondo cui: “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”. Gli stessi giudici, infine, hanno precisato che il gruppo di esperti non è qualificabile come una Commissione di concorso, bensì come mero organo tecnico di supporto per la predisposizione della batteria dei quesiti.