Maturità 2020, lavoratori fragili sono anche i docenti di età superiore ai 55 anni

da Orizzontescuola

di Francesco Rutigliano

Con il c.d. “Decreto rilancio”, il Governo è intervenuto attraverso l’adozione di specifiche misure in diversi settori, per il sostegno al lavoro e all’economia, nonché per le politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Analizzando le nuove previsioni per la sicurezza sul lavoro, si evince che l’articolo 83 affianca all’ordinaria sorveglianza sanitaria dei dipendenti, prevista dall’Articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), una sorveglianza sanitaria “eccezionale”.

La nuova previsione anti contagio introduce come obbligatoria la previsione che i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Difatti il comma 1 dell’art. 83, rubricato come “Sorveglianza sanitaria”, stabilisce che: …per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’eta’ o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita’ che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita’ previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”.

In detto comma il legislatore ha voluto assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori sia in ragione dell’età anagrafica che della condizione di rischio derivante da immunodepressione congenita o acquisita (anche da patologia COVID-19), esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita e comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Pertanto, è evidente che il legislatore impone ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19.

Sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori fragili di età superiore ai 55 anni

In base ai dati epidemiologici, riportati nel Documento tecnico dell’INAIL, rientrano nella categoria dei soggetti “fragili” le lavoratrici e i lavoratori di età superiore ai 55 anni, ovvero di età inferiore ai 55 anni con alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.

In tale ottica potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta.

Pertanto, in base a tale Documento tecnico dell’INAIL dovrebbe essere introdotta la soverglianza sanitaria speciale anche sui lavoratori con età superiore a 55 anni.

Di conseguenza, anche ai docenti ultra 55enni, impegnati negli esami di Stato del secondo ciclo, viene data la possibilità di utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c) ossia la possibilità di partecipazione in videoconferenza.

Il documento tecnico stilato dal CTS per lo svolgimento dell’esame di stato specifica

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

“In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:

  1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
  2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.

L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL.”

Le note del Ministero

Il Ministero ha posto attenzione ai lavoratori fragili con le note del 28 maggio e 29 maggio 2020

Nello specifico la nota del 28 maggio 2020 sostiene che “Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identifica i docenti che, in quanto “lavoratori fragili”, per come individuati ai sensi del paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori” del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”, debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c)”.

Tali lavoratori – come indicato nella nota del 28 maggio, “debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c), cioè “nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona”.

La nota del 29 maggio 2020 recita testualmente “Si richiama l’art. 26, comma 1, lettera c) dell’OM 16 maggio 2020, n. 10 sull’Esame di Stato del secondo ciclo, in merito alla necessità di disporre la partecipazione all’Esame dei commissari in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona, qualora risulti per essi, da apposita certificazione medica, il rischio di contagio”.

In questa fase di emergenza sanitaria quindi la tutela dei lavoratori “fragili” è applicata in base alla normativa nazionale di cui all’art. 83 del c.d. Decreto rilancio.

È assolutamente indispensabile ed è fondamentale che tale tutela venga coerentemente inserita in tutte le politiche di contrasto all’epidemia in corso.